Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28461 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28461 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL IDRISSI ABDELHAMID N. IL 10/01/1967
avverso la sentenza n. 5345/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
30/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Genova ha
applicato a El Idrissi Abdelhamid la pena da questi richiesta per il reato di cui all’art. 73,
commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 309/90 (per avere importato, trasportandolo sulla automobile
con cui aveva fatto ingresso in Italia, un quantitativo di circa chilogrammi 179 di
sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in 425 panetti).
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento, lamentando violazione di legge penale e vizio di motivazione circa

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, a lamentare, senza alcun concreto riferimento critico
alla motivazione della sentenza impugnata, che il giudice non avrebbe fornito alcuna
motivazione circa gli elementi della sua responsabilità, il relativo elemento psicologico e
l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod.
proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. (ex plurimis, Sez. 3, 29 maggio 2012, n. 36610; Sez. 3, 22 settembre 1997,
n. 2932; Sez. un. 27 settembre 1995, n. 10372; Sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama gli atti di indagine e, in
particolare, i verbali di arresto e sequestro dello stupefacente e le analisi sullo stesso
eseguite, evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a favore dell’imputato.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

1

l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 2.000,00.
P.Q.M.

processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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