Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2846 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2846 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
nel procedimento nei confronti di:
Oliveira de Sousa Monique, nato il 30/11/1986, in qualità di terza interessata.

avverso l’ordinanza del 17/4/2013 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 17 aprile 2013 il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del
riesame annullava, su istanza di Oliveira de Sousa Monique, il provvedimento del
G.i.p. della stessa città di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente del

Data Udienza: 18/12/2013

profitto del reato di truffa aggravata della somma di 95.000 euro depositata sul conto
corrente della menzionata Oliveira, ma ritenuta di pertinenza del coniuge Memoli
Fabio, indagato per lo stesso reato e per quelli connessi di cui agli artt. 416 c.p. e 40
lett. c) d. Igs. n. 504/1995. In particolare il Tribunale riteneva che la misura cautelare
reale non potesse essere confermata in quanto adottata esclusivamente in riferimento
al reato di truffa, non configurabile in quanto assorbito in quello di contrabbando di
carburanti soggetti ad accisa agevolata.

di un sodalizio criminoso costituito tra il Memoli, Garofalo Gabriele ed il padre di
quest’ultimo, Alfonso, nonchè altre persone e finalizzato al commercio di carburante
per uso agricolo a soggetti non legittimati ad acquistarlo in regime di accisa agevolata.
A tal fine il sodalizio, in persona del Memoli, avrebbe creato falsi imprenditori agricoli
cui far conseguire dall’UMA della provincia di Salerno l’autorizzazione all’acquisto di
carburante ad uso agricolo in regime agevolato di accisa, ottenendo il rilascio in loro
favore dei c.d. libretti di controllo necessari all’annotazione di tali acquisti nella misura
autorizzata. I suddetti libretti venivano poi falsamente annotati per giustificare le
vendite del carburante effettuate invece, attraverso il deposito gestito dai Garofalo, ad
altre persone ad un prezzo inferiore a quello ordinario, ma non incorporante per intero
l’abbattimento dell’accisa, consentendo così all’associazione un ulteriore margine di
profitto.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno
deducendo l’errata applicazione della legge penale. In particolare il pubblico ministero
ricorrente evidenzia come il Tribunale, nel ritenere il concorso apparente tra la norma
comune e quella speciale, non abbia tenuto conto dell’autonomia dei fatti cui le due
incriminazioni si riferiscono, circostanza che impedirebbe di applicare l’istituto evocato
dai giudici del riesame. Infatti, l’incolpazione ex art. 640 c.p. sarebbe stata elevata in
riferimento alla truffa consumata in danno della Provincia di Salerno, erroneamente
indotta ad autorizzare i falsi imprenditori all’acquisto di carburante per uso agricolo ad
accisa agevolata, mentre quella di contrabbando riguarderebbe la successiva
destinazione del carburante da parte degli indagati a soggetti non titolati ad
acquistarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1 II Tribunale ha ritenuto che l’art. 640 c.p. e l’art. 40 d. Igs. n. 504/1995 siano in
concorso apparente tra loro, concorso risolto dai giudici del riesame in favore della
norma in materia di accise, ritenuta speciale rispetto a quella comune in applicazione
del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui è configurabile

La vicenda nel cui contesto si inserisce il provvedimento impugnato concerne l’attività

un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale
ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, in quanto qualsiasi condotta
fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno
del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un
profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche
erogazioni (Sez. Un., n. 1235/11 del 28 ottobre 2010, Giordano ed altri, Rv. 248865).
In tal senso i giudici del riesame hanno ritenuto che il profitto della frode coincida con

e contrabbando di carburanti, nel quale il primo sarebbe assorbito e in relazione al
quale non sarebbe possibile procedere al sequestro per equivalente.
1.2 La pertinenza del principio richiamato nell’ordinanza impugnata al caso di specie
viene peraltro contestata dal pubblico ministero in ragione dell’asserita autonomia tra
le condotte accertate, da cui conseguirebbe l’impossibilità di configurare un’ipotesi di
concorso apparente di norme, istituto che presupporrebbe l’identità del fatto cui le
disposizioni concorrenti dovrebbero applicarsi.

2. Come è noto, ricorre un’ipotesi di concorso apparente di norme quando uno stesso
fatto appare contemporaneamente oggetto di incriminazione da parte di più
disposizioni penali, ma in realtà solo una di esse è destinata a trovare effettiva
applicazione, con conseguente esclusione della disciplina dettata per il concorso di
reati, in forza del criterio di specialità recepito nell’art. 15 c.p., il quale richiede che, ai
fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza
di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le
norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le
fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che
concorrono a definirle (Sez. Un., n. 1235/11 del 28 ottobre 2010, Giordano ed altri,
Rv. 248864).
2.1 Alla luce degli illustrati e consolidati principi deve quindi escludersi che l’art. 640
c.p. e l’art. 40 lett. c) d. Igs. n. 504/1995 siano in rapporto di specialità, atteso che,
come osservato dal pubblico ministero ricorrente, il ricorso a modalità fraudolente
(segnatamente gli artifizi e raggiri presi in considerazione dalla disposizione che si
assume rivestire il carattere di norma generale) non è elemento costitutivo della
fattispecie disciplinata dalla disposizione speciale in materia di accise, la quale punisce
la destinazione degli oli minerali ad un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è
concessa l’agevolazione di imposta dalla legge tributaria, talchè tale diversa
destinazione può avere ad oggetto anche carburanti conseguiti legittimamente in
regime di agevolazione (si pensi ad esempio a chi, una volta ottenuto un quantitativo
di tale carburante per l’impiego di macchine agricole, lo utilizzi poi come propellente di
veicoli ordinari). Né rileva nel presente caso il principio affermato dalle Sezioni Unite

la sottrazione all’erario dell’accisa, escludendo il concorso materiale tra i reati di truffa

Giordano e richiamato dal Tribunale, atteso che lo stesso riguarda la specifica ipotesi
del concorso tra il reato di truffa e quelli tributari a struttura fraudolenta e non è
destinato a regolare qualsiasi ipotesi di convergenza tra l’art. 640 c.p. e un reato posto
a tutela degli interessi fiscali.
2.2 Sotto altro profilo deve conclusivamente essere evidenziato come nel caso di
specie nemmeno sembri configurarsi un’ipotesi di concorso apparente di norme,
difettando in tal senso l’identità del fatto materiale sul quale dovrebbe registrarsi la

impugnato, del tutto autonomi e distinti sarebbero i fatti oggetto di contestazione,
senza che ai presenti fini rilevi l’eventuale connessione teleologica che li avvince.

3. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Salerno, il quale si atterrà ai principi fissati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo e same al Tribunale di Salerno.
Così deciso il 18/12/2013

convergenza di norme incriminatrici. Infatti, per come prospettato nel provvedimento

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