Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2846 del 13/12/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2846 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BUSCAINO LUCIANO N. IL 14/11/1976
avverso la sentenza n. 663/2011 TRIB.SEZ.DIST. di DESIO, del
12/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
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Data Udienza: 13/12/2012
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/7/2011 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il
Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, applicava nei confronti di
Buscaino Luciano, imputato del reato di cui all’art. 697 cod. pen., la pena di mesi
tre di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Buscaino Luciano, deducendo
l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
cod. proc. pen. e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Tribunale avrebbe dovuto applicare correttamente il dettato normativo,
partendo da una pena base più prossima al minimo edittale, tenuto conto della
tenuità della condotta dell’imputato e del suo leale comportamento processuale.
Era stato, quindi, violato l’art. 133 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la
misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di
applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano,
infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la
ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha
così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in
sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali
sono addivenute. (Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001 – dep. 09/05/2001, Ciliberti,
Rv. 219852; Sez. 1, n. 1715 del 14/04/1994 – dep. 04/05/1994, Cosentino, Rv.
197348; Sez. 1, n. 1468 del 30/03/1994 – dep. 23/05/1994, Rega, Rv. 197655)
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recidiva, disponendo la confisca e la distruzione dei proiettili in sequestro.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché della somma di euro 1.500 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2012
Il Presidente
Il Consigliere estensore