Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28459 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28459 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURCO ROSA N. IL 31/10/1950
AGLIARDI MARCO N. IL 13/03/1990
avverso la sentenza n. 2326/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 29.6.2015, la Corte di appello di Napoli,
confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data
21.1.2015, che aveva dichiarato Turco Rosa e Agliardi Marco responsabili del
reato di cui agli artt 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per detenzione a fini
di cessione a terzi sostanza stupefacente (hashish, marijuana, cocaina, MDMA).
2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento.

motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; Turco Rosa, personalmente,
lamenta difetto e manifesta illogicità della motivazione deducendo il mancato
esame delle argomentazioni difensive relative al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per genericità.
2. I ricorrenti propongono doglianze prive del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato.
Va rilevata, pertanto, la aspecificità dei motivi di ricorso ai sensi degli artt.
591 e 581 cod. proc. pen.
Esso, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione
dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il
ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati,
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; sez. 6,
21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 591 lett. c) in relazione all’articolo 581 lett. c) cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equìtativamente fissata in € 1.500,00.
2

Agliardi Marco, per il tramite del difensore di fiducia, lamenta difetto di

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 22.4.2016

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