Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28458 del 22/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28458 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIOVANNI N. IL 08/08/1985
GARGIULO VALERIO N. IL 22/12/1990
JANI ALTIN N. IL 18/10/1981
SCELZO KATIA N. IL 22/07/1985
avverso la sentenza n. 3593/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha
parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Torre Annunziata, riconoscendo nei confronti di Valerio Gargiulo la ipotesi di cui al quinto
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, rideterminando la pena inflittagli in anni due, mesi uno
e giorni dieci di reclusione ed euro 4.200 di multa, e rideterminando la pena inflitta a Jani
Altin in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.800 di multa. Sono state, invece,
respinte le impugnazioni proposte da Giovanni Esposito, Alessandro Esposito e Katia

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente Giovanni Esposito,
lamentando violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, per l’insufficiente considerazione della propria
confessione, resa nel corso dell’interrogatorio di garanzia innanzi al Giudice per le
indagini preliminari, e del corretto comportamento processuale.
3. Analogo ricorso ha proposto Katia Scelzo, lamentando anch’essa l’omessa
considerazione della propria ammissione di responsabilità e del buon comportamento
processuale ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla
Corte territoriale.
4. Anche Valerio Gargiulo ha lamentato violazione di legge penale in relazione
all’art. 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche nonostante la confessione spontaneamente resa ed il corretto comportamento
processuale.
5. Ha proposto autonomo ricorso, per il tramite del suo difensore, anche Jani
Altin, per l’omessa indagine in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della sua
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
6. Per quanto riguarda i ricorsi di Esposito Giovanni, Scelzo Katia e Valerio
Gargiulo, che possono essere esaminati unitariamente in considerazione della identità
delle censure, tutte rivolte avverso il diniego delle attenuanti generiche nonostante le
confessioni rese ed il buon comportamento processuale di tutti e tre i ricorrenti, va al
riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo accordato
all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi,

Scelzo.

suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e
superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare
le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra
gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione
negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano palesemente
estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez.6, n.34364 del 16.6.2010).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state
prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una

rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
Nella vicenda in esame la Corte territoriale, sia pure con motivazione stringata,
ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche al Gargiulo in
considerazione della mancanza di concreta incidenza delle sue dichiarazioni confessorie
(intervenute in un momento in cui la sua responsabilità era già chiaramente emersa
aliunde) e del grave e recente precedente per detenzione illegale di armi clandestine;
analogamente la Corte d’appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche alla
Scelzo ed a Giovanni Esposito per la ininfluenza delle loro dichiarazioni confessorie e per i
precedenti da cui gli stessi risultano gravati, Esposito per furto e ricettazione e Scelzo per
detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, ritenendo quindi assolutamente
prevalente il richiamo ai precedenti per negare l’invocato beneficio.
Tale motivazione risulta adeguata e non sindacabile sul piano del merito, avendo
la Corte preso in considerazione i precedenti penali dei ricorrenti e dato atto della
assenza di elementi idonei a controbilanciare tale elemento negativo, in ragione della
ininfluenza delle ammissioni di responsabilità e della loro conseguente non considerabilità
in termini di prevalenza rispetto all’evidenziato elemento negativo costituito dai
precedenti.
7. Il ricorso proposto da Jani Altin risulta inammissibile a causa della sua
genericità, contenendo solo generiche censure in ordine alla violazione dell’art. 129 cod.
proc. pen. ed alla illogicità della motivazione, del tutto svincolate dalle ragioni poste a
base della sua affermazione di responsabilità (illustrata sulla base delle risultanze della
attività di indagine) e prive di qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione
della sentenza impugnata.
I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

2

valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA