Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28457 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28457 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARCINA CARMINE N. IL 17/03/1975
LLESHI FATJON N. IL 18/01/1984
BRITTI AMBROGIO N. IL 14/04/1959
avverso la sentenza n. 931/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 16.6.2015, la Corte di appello di
Brescia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo
emessa in data 22.12.2014 nei confronti di Lleshi Fatjon, Britti Ambrogio e
Sarcina Carmine, dichiarati tutti responsabili dei reati di cui agli artt. 3, comma 1
n. 8 4 della legge 75/1958 ed il solo Sarcina Carmine anche dei reati di cui agli
artt. 73 dpr n. 309/1990, 624 e 625 n. 7 cp e 55 Divo 231/2007, rideterminava
la pena inflitta in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.333,33 di multa

Ambrogio ed in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa
per Sarcina Carmine.
2. – Avverso la sentenza, gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per
cassazione e ne hanno chiesto l’annullamento, lamentando violazione di legge e
vizio motivazionale in relazione alla valutazione del compendio probatorio
(Sarcina Carmine e Lleshi Fatjon) e al diniego di concessione delle circostanze
attenuanti generiche (Brítti Ambrogio)

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Il ricorso proposto da Sarcína Carmine è inammissibile per genericità.
Il ricorrente si limita a lamentare, senza alcun concreto riferimento critico
alla motivazione della sentenza impugnata, che il giudice non avrebbe fornito
alcuna motivazione in merito “alla delibazione degli elementi positivi richiesti e di
quelli negativi”.
La doglianza, pertanto, è priva del necessario contenuto di critica specifica al
provvedimento impugnato e, pertanto, ne va rilevata la aspecificità del motivo ai
sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen.
Esso, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione
dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il
ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati,
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129;
Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
3. Il ricorso proposto da Lleshi Fatjon è inammissibile per violazione dell’art.
606 comma 3 cod. proc. pen., in quanto le doglianze proposte involgono
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per Lleshi Fatjon, in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per Britti

esclusivamente censure di merito nei confronti dell’impugnata sentenza,
riguardanti la rivalutazione del compendio probatorio.
Il vizio risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio,
senza l’indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla
capacità dimostrativa delle prove raccolte.
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico

manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione
argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli
argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle
componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario.
Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere
rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere
idonee ad incidere il compendio indiziarlo, incrinandone la capacità dimostrativa.
4. Il ricorso proposto da Britti Ambrogio è inammissibile perché basato su
motivo manifestante infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente
all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma
richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il
diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica
motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la
decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la
decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; sez. 2, n. 38383
del 10.7.2009, Squillace ed altro, rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,
Rv.260610).
Il ricorrente articola motivo che contrasta con tale giurisprudenza costante,
le cui ragioni non tenta di confutare adducendo specifici motivi nuovi o diversi
per sostenere l’opposta tesi, con conseguente inammissibilità ai sensi
dell’articolo 606 comma 3 cod. proc. pen.
5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
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argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità

ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento

ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle

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