Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28457 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28457 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGGINI METELLA N. IL 03/08/1948 parte offesa nel procedimento
c/
RUDIFERIA FERDINANDO N. IL 16/07/1970
avverso il decreto n. 2358/2011 GIP TRIBUNALE di AREZZO, del
22/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit

ensor Avv.;

Data Udienza: 13/06/2013

RITENUTO IN FATTO

Paggini Metella propone istanza di annullamento del decreto di

1.

archiviazione emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale
di Arezzo il 22 aprile 2011. per mancato avviso alla persona offesa che ne
aveva fatto richiesta nella querela.
Il gip di Arezzo, cui è stata indirizzata la richiesta, l’ha riqualificata

2.

Corte.
3.

Il procuratore generale della Repubblica presso questa suprema
Corte, Dott. Alfredo Montagna, ha chiesto accogliersi il ricorso con
conseguente annullamento senza rinvio del decreto impugnato,
osservando come non sia onere del ricorrente di dimostrare la
tempestività del ricorso per Cessazione contro il decreto di
archiviazione viziato dal mancato avviso alla persona offesa.

4. L’indagato Ferdinando Rudiferia ha depositato memoria con la quale
ha eccepito la impossibilità di riqualificare l’atto come ricorso per
cessazione, non trattandosi di un’impugnazione, ma di una semplice
istanza rivolta al Gip. In secondo luogo deduce la inammissibilità del

ricorso posto che l’avvocato che lo ha redatto e sottoscritto non è
cassazionista e che la sottoscrizione personale del ricorrente (che
peraltro risulta solo nella pagina allegata e non in calce al ricorso) è
irrilevante, atteso che solo l’imputato – e non invece la persona
offesa – è ammesso a presentare personalmente il

ricorso per

cessazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché redatto da avvocato non
cassazionista. E’ noto, infatti, che il ricorso per cessazione, proposto
avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona
offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni
superiori (cfr. Sez. U, n. 47473 del 27/09/2007, Lo Mauro, Rv. 237854).
2. E la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del
ricorso per cessazione da parte di difensore iscritto nell’apposito albo

come ricorso per cessazione e ne ha ordinato la trasmissione a questa

speciale opera anche nel caso dl riqualificazione dell’atto (in argomento,
v. Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985).

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/06/2013

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