Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28456 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28456 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIOTTA GIUSTINO N. IL 07/04/1992
avverso la sentenza n. 492/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 16.6.2015, la Corte di appello dì
Napoli, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data
16.12.2014, che aveva dichiarato LIOTTA GIUSTINO responsabile del reato di cui
all’articolo 73 dpr n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanza stupefacente
del tipo eroina) e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di
reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

cassazione, chiedendone l’annullamento, lamentando vizio di violazione di legge
e vizio motivazionale in relazione all’articolo 73 comma 5 dpr n. 309/1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
2. Va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R.
n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art.
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e dal D.L. 20 marzo
2014 n. 36 (conv. in legge 16 maggio 2014 n. 79), può essere riconosciuta solo
nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla
disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che,
ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni
altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. un.,
24 giugno 2010, n 35737; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012,
Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del
27/03/2015,Rv.264490).
Facendo buon governo di tale principio la Corte territoriale, con motivazione
congrua e priva di vizi logici, ha ritenuto non configurabile l’ipotesi di cui al
comma 5 dell’art. 73 DPR n. 309/1990, valorizzando quali elementi ostativi sia il
dato ponderale che te modalità di confezionamento della sostanza stupefacente.
Il motivo articolato contrasta con tale giurisprudenza costante, le cui ragioni
il ricorrente non tenta di confutare adducendo specifici motivi nuovi o diversi per
sostenere l’opposta tesi.
3. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.5000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 22.4.2016

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