Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28454 del 22/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28454 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALDASSARE RITA N. IL 12/05/1989
1010 LUCIA N. IL 27/01/1969
avverso la sentenza n. 20104/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha respinto le
impugnazioni proposte da Rita Baldassarre e Lucia Ioio nei confronti della sentenza del
15 luglio 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui, a
seguito di giudizio abbreviato, erano state condannate la Baldassarre alla pena di anni
quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90
(per avere detenuto a fini di spaccio e ceduto grammi 35,7 di sostanza stupefacente del
tipo cocaina, con un quantitativo di principio attivo di grammi 13,70, da cui erano

di cui all’art. 378 cod. pen. (per avere aiutato la Baldassarre ad eludere le investigazione
relative al reato di detenzione e cessione di stupefacenti, occultando sul cornicione
sottostante la propria abitazione il pacco contenente la sostanza stupefacente
consegnatole dalla Baldassarre all’arrivo della polizia giudiziaria).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso personalmente la Ioia, deducendo
violazione di legge penale e vizio di motivazione, avendo la Corte d’appello omesso di
considerare l’orientamento interpretativo secondo cui il favoreggiamento non sussiste per
difetto dell’elemento soggettivo allorquando l’imputato vi sia stato costretto dalla
necessità di salvare se stesso od un prossimo congiunto, in quanto essa, a cagione dei
propri precedenti specifici e della presenza in casa delle figlie, era stata costretta a
disfarsi repentinamente, lanciandolo sul tetto dall’altro lato della casa, dell’involucro
datole dalla vicina Baldassarre nel momento in cui la polizia giudiziaria aveva fatto
irruzione nel palazzo e sul ballatoio dove si trovavano ubicati, uno accanto all’altro, gli
appartamenti della Baldassarre e della ricorrente.
3. Ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore, anche la Baldassarre,
prospettando violazione di legge penale per la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata
di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, non essendo stato tenuto conto della scarsa
efficacia drogante della sostanza stupefacente sequestrata, che aveva una percentuale di
principio attivo pari al 38,4%, né della unicità del tipo di sostanza stupefacente, né della
collaborazione prestata.
Con un secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della misura della pena,
nonostante la propria collaborazione, riconosciuta nella stessa sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati.
4. Per quanto riguarda il ricorso della loia, che ha prospettato violazione di legge
per l’omessa considerazione del proprio stato di necessità, deve ribadirsi che, ai fini
dell’integrazione dell’esimente dello stato di necessità, è necessario che il pericolo di un
danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere

1

ricavabili 91,3 dosi medie singole) e la Ioio alla pena di anni due di reclusione per il reato

nell’autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo
all’uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto; inoltre,
si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente
riscontrati e non accertati solo in via presuntiva (Sez. 5, n. 28704 del 14/04/2015, Turri,
Rv. 264851). Nella specie la ricorrente ha prospettato, a sostegno della sua affermazione
circa la sussistenza della esimente, il pregiudizio derivante dai propri precedenti penali (e
quindi quello derivante da una possibile contestazione di concorso nel reato e l’eventuale
conseguente applicazione di misure coercitive) e la presenza in casa delle proprie figlie,

presupposti per il riconoscimento di detta esimente, non potendo dalle circostanze
prospettate dalla ricorrente derivare una situazione di pericolo di danno grave alla
persona, né per la ricorrente, né per le sue figlie (che non è stato indicato in quale modo
potessero essere pregiudicate gravemente dalla presenza della polizia giudiziaria o dal
sequestro della sostanza stupefacente).
5. Il primo motivo del ricorso della Baldassarre risulta manifestamente infondato,
avendo la Corte d’appello correttamente escluso la ravvisabilità della ipotesi attenuata di
cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 in considerazione del dato ponderale
(essendo stato accertato che dalla sostanza stupefacente sequestrata alla Baldassarre
potevano essere ricavate 91,3 dosi medie singole), delle modalità di conservazione della
sostanza (in un pacco nel quale venne rinvenuto anche un bilancino di precisione) e della
disponibilità di strumenti per il peso ed il confezionamento della droga (tali da far
supporre una attività organizzata di spaccio di stupefacenti). Tali considerazioni risultano
conformi al consolidato orientamento interpretativo secondo cui la fattispecie del fatto di
lieve entità può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della
condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione),
con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente
assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n.
23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). Poiché, nella specie, sono stati evidenziati
sia la rilevanza del dato ponderale, sia la natura non occasionale della attività di spaccio,
correttamente è stata esclusa la minima offensività della condotta della Baldassarre e
dunque anche la riconducibilità del fatto alla ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73
citato.
Anche il secondo motivo di ricorso della Baldassarre, relativo al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato.
Va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte,
ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una
analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o

2

senza altro specificare al riguardo, con la conseguente evidente insussistenza dei

rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente
disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può
trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia
individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della
connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano

L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state
prese in considerazione tutte le prospettazìonì difensive, a condizione però che in una
valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior
rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
La corte territoriale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la
concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle gravi modalità dei
fatti, aggiungendo anzi che la pena inflitta alla Baldassarre risultava congrua e adeguata
al fatto, tenendo conto della scarsa significatività della collaborazione, rese necessaria
dall’evidenza della prova, ed ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo alla
gravità dei fatti, per negare l’invocato beneficio.
I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

Presi.te

palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez.6, n.34364 del 16.6.2010).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA