Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28453 del 22/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28453 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALESTRIERI CIRO N. IL 14/06/1970
avverso la sentenza n. 3325/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 22/04/2016
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 4 febbraio 2015,
che aveva condannato Ciro Balestrieri alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed
euro 3.334 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, mediante il suo difensore,
lamentando mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della
ricorrente, in assenza di qualsiasi indagine circa l’idoneità del nuovo reato commesso ad
estrinsecare una più accentuata colpevolezza e pericolosità ed in mancanza di adeguata
valutazione della risalenza nel tempo di tali precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte d’appello ha disatteso la censura dell’imputato in ordine al
riconoscimento della recidiva evidenziando che “l’imputato è gravato da un numero
impressionante di precedenti, per reati anche gravi, di cui due specifici in materia di
stupefacenti”. A fronte di tale motivazione, del tutto sufficiente a fondare il giudizio di
capacità a delinquere del ricorrente, il ricorrente ha lamentato l’insufficienza della
indagine circa la sua pericolosità. Tale censura risulta del tutto generica, ed è dunque
inammissibile, in quanto omette di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del
giudizio di pericolosità e di capacità a delinquere formulato dal giudice del merito, oltre
che manifestamente infondata, essendo stata adeguatamente compiuta dalla Corte
territoriale l’indagine sulla pericolosità del ricorrente e sulla sua personalità, esaminando i
suoi precedenti per addivenire ad un giudizio negativo circa la maggiore capacità a
delinquere del ricorrente: si tratta di motivazione del tutto corretta sul piano del diritto e
non sindacabile nel merito.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.500,00.
1
recidiva, ritenuta sussistente solamente sulla base del dato dei precedenti penali del
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore