Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28452 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28452 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUFFO CARMINE N. IL 17/08/1978
avverso la sentenza n. 2639/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 18.6.2015, la Corte di appello di
Napoli, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data
25.2.2015, che aveva dichiarato Ruffo Carmine responsabile del reato di cui
all’articolo 73 comma 5 dpr n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni
due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile per genericità.
2. Il ricorrente propone doglianza priva del necessario contenuto dì critica
specifica al provvedimento impugnato.
Va rilevata, pertanto, la aspecificità del motivo di ricorso ai sensi degli artt. 591 e 581
cod. proc. pen.
Esso, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione
dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il
ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati,
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129;
Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
3. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 591 lett. c) in relazione all’articolo 581 lett. c) cod. proc. pen.
4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

P.Q.M.

2

cassazione, chiedendone l’annullamento, lamentando vizio di motivazione in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 22.4.2016

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