Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28452 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28452 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Pisacane Luigi
Esposito Lidia
Isaldi Annamaria

avverso il decreto del 3/7/2012 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 06/06/2013

1.Con decreto del 3 luglio 2012 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto
da Pisacane Luigi, Esposito Lidia e ‘saldi Annamaria avverso il provvedimento con cui il
locale Tribunale aveva disposto la confisca di prevenzione di alcuni immobili di cui gli
stessi sono intestatari in quanto riconducibili a Pisacane Vincenzo, sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quanto
indiziato di appartenere ad una consorteria camorrista e, rispettivamente, padre,

2. Avverso il decreto ricorrono a mezzo del comune difensore ed in qualità di terzi
interessati il Pisacane, la Esposito e la ‘saldi deducendo l’errata applicazione della
legge penale ed il travisamento del fatto. In sostanza vengono lamentate ripetute
carenze motivazionali del provvedimento impugnato, in parte determinate da veri e
propri travisamenti per omessa considerazione delle prove disponibili, in merito alla
ritenuta fittizietà dell’intestazione alla Esposito dell’immobile sito in Torre Annunziata
ed al Pisacane Luigi di quelli siti in Montecatini Terme. In particolare

i ricorrenti

osservano come la linea argomentativa seguita dalla Corte territoriale si fondi
sull’erroneo presupposto che l’immobile di Torre Annunziata sia stato acquistato in
origine – prima di essere definitivamente ceduto alla Esposito, moglie di Pisacane Luigi
– mediante la provvista ricavata dalla Isaldi dalla vendita di altre due abitazioni site in
Casoria il cui precedente acquisto non poteva che essere materialmente imputato al
Pisacane Vincenzo attesa l’incapienza della stessa. Invero, secondo il ricorso, i giudici
dell’appello avrebbero colpevolmente ignorato che con atto pubblico del 19 settembre
2000 Pisacane Luigi aveva ricevuto In donazione dagli zii (Carrara Lorenzo e Pisacane
Emilia) 150.000.000 di lire e che lo stesso Carrara (con dichiarazione assunta ex art.
391-bis c.p.p.) aveva dichiarato che tale somma venne elargita proprio al fine di
consentire al nipote l’acquisto dell’immobile di Torre Annunziata (di cui originariamente
egli si intestò la nuda proprietà, successivamente consolidata in capo alla ‘saldi, in
favore della quale ab initio era stato invece costituito l’usufrutto sul bene). La
donazione, cui la Corte non avrebbe immotivatamente prestato fede nonostante la
precisione delle dichiarazioni del Carrara, non era dunque stata eccepita in sede
d’appello per giustificare l’acquisto degli immobili di Montecatini – come invece
sostanzialmente ritenuto nel provvedimento impugnato – atteso che quest’ultimo era
stato finanziato grazie all’erogazione del mutuo menzionato nel decreto. Mutuo la cui
insostenibilità da parte del Pisacane Luigi i giudici napoletani avrebbero poi affermato
sulla base dall’erroneo presupposto che questi non sarebbe stato titolare di redditi
autonomi, ignorando ancora una volta che in atti vi era la prova di come il suddetto
Pisacane, oltre ad usufruire di una rendita mensile proveniente ancora una volta dal
Carrara, aveva un regolare lavoro dipendente che ne garantiva il sostentamento.
L’utilizzo di larga parte del capitale donato dagli zii per l’acquisto dell’immobile di Torre

suocero e marito dei menzionati appellanti.

Annunziata ed il possesso da parte di Pisacane Luigi di sufficienti redditi di fonte lecita
per farvi fronte, dunque, dimostrerebbero come l’acquisto dei beni siti in Montecatini
sia stata effettivamente avvenuta esclusivamente attraverso l’accensione del mutuo e
non certo, come ipotizzato nel provvedimento impugnato, grazie a mezzi finanziari
illeciti messi a disposizione dal prevenuto Pisacane Vincenzo.

1.1 ricorsi sono inammissibili sotto diversi profili.
Innanzi tutto deve rilevarsi che a proporli sia stato il difensore dei ricorrenti, al quale,
per quanto risulta dagli atti, non è stata rilasciata la necessaria procura speciale da
alcuno degli interessati. Ed in tal senso va quindi ribadito che il difensore del terzo
interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per
cessazione avverso i provvedimenti in materia di confisca di prevenzione, poiché il
ricorrente, non essendo destinatario della chiesta misura di prevenzione, è nel
procedimento di prevenzione portatore di un mero interesse di natura civilistica (Sez.
2, n. 27037 del 27 marzo 2012, Bini, Rv. 253404; Sez. 1, n. 10398 del 29 febbraio
2012, Lucà e altri, Rv. 252925).

2. In secondo luogo va parimenti ricordato come in tema di misure di prevenzione il
sindacato di legittimità sia circoscritto alla violazione di legge e come pertanto non sia
consentito dedurre con il ricorso per cessazione vizi riconducibili al novero di quelli
contemplati dall’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., sicché il controllo del giudice
di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato si riduce alla verifica
dell’eventuale assenza di un effettivo apparato giustificativo della decisione ovvero
della mera apparenza del medesimo (Sez. 5, n. 19598 del 8 aprile 2010, Palermo, Rv.
247514).
Nella specie i ricorsi, come già illustrato in precedenza, dietro lo schermo della
violazione di legge, si limitano ad evocare plurimi profili di illogicità, incompletezza
ovvero contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, la quale non può
ritenersi né apparente, né tanto meno inesistente, atteso che la Corte territoriale si è
diffusa nell’illustrare le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per
procedere alla confisca dei beni immobili intestati al Pisacane ed alla Esposito.
3. Deve infine rilevarsi che il ricorso della Isaldi risulta ulteriormente inammissibile in
quanto la stessa non era legittimata a proporlo in quanto non interessata alla confisca
di beni sui quali non vanta alcun diritto, non essendone più né la proprietaria, né
l’usufruttuaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 6/6/2013

processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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