Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28449 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28449 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO VITO N. IL 03/05/1971
avverso la sentenza n. 607/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha respinto
l’impugnazione proposta da Vito Mancuso nei confronti della sentenza del 27 novembre
2014 del Tribunale di Trapani, che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione
per il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (per avere realizzato un
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ed eseguito attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione).

suo difensore, prospettando violazione di legge penale e vizio di relazione per il diniego
delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena, per
l’insufficienza de richiamo alla gravità del fatto ed ai suoi connotati esteriori per
giustificare tale diniego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica infatti
il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione,
i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione
il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi
di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di
rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le
deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.
Sez.6, n.34364 del 16.6.2010).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state

Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il

prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una
valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior
rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
La corte territoriale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la
concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali,
aggiungendo anzi che la pena inflitta al predetto risultava proporzionata al non lieve
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disvalore del fatto, tenendo conto della ingente quantità di rifiuti in stato di abbandono
rinvenuta nelle aree nella disponibilità dell’imputato e della sua personalità.
Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo alla personalità negativa
dell’imputato, quale emergente dal certificato penale, per negare l’invocato beneficio.
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata
in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

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