Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28449 del 06/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28449 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Costantini Carlo, nato a Spoltore, il 13/9/1964;

avverso l’ordinanza del 2/5/2012 della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 2 maggio 2012 la Corte d’appello di L’Aquila dichiarava
inammissibile per genericità dei relativi motivi l’appello presentato da Costantini Carlo

Data Udienza: 06/06/2013

avverso la condanna alla pena di giustizia pronunziata nei suoi confronti dal Tribunale
di Teramo per il reato di cui all’art. 496 c.p.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo
l’omessa motivazione del provvedimento, avendo la Corte territoriale apoditticamente
ritenuto non pertinenti le doglianze sollevate con l’atto d’appello senza esplicitare le
ragioni che avevano fondato tale giudizio e nonostante la censura sollevata

atteso che il carabiniere che aveva recepito la dichiarazione delle false generalità
effettuata dall’imputato invero lo conosceva e non poteva dunque essere tratto in
inganno da tale dichiarazione. Conseguentemente il giudice investito dell’appello, non
applicando la disciplina di cui all’art. 49 c.p., avrebbe altresì erroneamente applicato la
legge penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
Infatti la Corte territoriale, nel liquidare come “non pertinenti” le doglianze avanzate in
sede di appello avverso la sentenza di primo grado, non ha giustificato le ragioni che
l’hanno portata a formulare siffatto giudizio in relazione al parametro di inammissibilità
espressamente eletto e cioè quello della specificità dei motivi di impugnazione. Ricorre
pertanto il denunciato vizio di motivazione omessa in quanto meramente apparente.
Peraltro il motivo d’appello proposto dall’imputato non poteva nemmeno ritenersi
generico, avendo egli sollevato – facendo specifico riferimento ad una circostanza di
fatto – un profilo di diritto la cui eventuale fondatezza costituiva valido presupposto
per la riforma della pronunzia di primo grado, il che evidenzia un ulteriore profilo di
illegittimità della decisione assunta dalla Corte aquilana. Invero la stessa, dietro lo
schermo del vizio di genericità, ha sostanzialmente dichiarato l’inammissibilità
dell’impugnazione in ragione della ritenuta manifesta infondatezza delle censure
mosse al provvedimento impugnato, profilo che costituisce, come noto, causa di
inammissibilità solo del ricorso per cassazione, ma non anche del gravame intermedio.

2. Il secondo motivo di ricorso rimane ovviamente assorbito dall’accoglimento del
primo. Peraltro, giacchè il reato per cui è intervenuta condanna si è nel frattempo
prescritto (essendo il relativo termine maturato il 20 gennaio 2013) e poiché dunque è
necessario verificare, attesa la fondatezza del primo motivo di ricorso, l’eventuale
evidenza di cause di proscioglimento più favorevoli per l’imputato ai sensi dell’art. 129
c.p.p., deve rilevarsi che la censura originariamente proposta con l’atto d’appello e
ribadita in questa sede in relazione all’omesso riconoscimento della fattispecie
disciplinata dall’art. 49 c.p.p. è invero manifestamente infondata, atteso che ai fini

riguardasse l’irrilevanza penale del fatto, versandosi in ipotesi di reato impossibile,

della sussistenza del delitto di cui all’art. 496 c.p. è irrilevante che il pubblico ufficiale
cui vengono falsamente declinate le generalità possa agevolmente procedere
comunque all’identificazione del dichiarante, anche eventualmente in virtù del fatto
che si tratti di persona a lui nota (in senso analogo Sez. 4, n. 5822/89 del 12 dicembre
1988, Messora, Rv. 181075).
Non emergendo elementi che consentano per altro verso di ritenere insussistente il
reato in contestazione, l’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza
compimento del relativo termine di prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara non doversi procedere nei
confronti del ricorrente per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 6/6/2013

rinvio e l’imputato prosciolto per l’intervenuta estinzione del reato medesimo per il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA