Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28444 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28444 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONUCCI ALMO N. IL 03/07/1925 parte offesa nel procedimento
DI RISIO ANGELA LIVIA N. IL 26/02/1935 parte offesa nel
procedimento
c/
ASSETTA PROIETTO PIETRO N. IL 30/12/1938
CASTURA’ SIMEONE DOMENICO N. IL 21/12/1957
avverso l’ordinanza n. 2901/2011 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del
08/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
LÀ2

O

Uditi difeAvv.;

Data Udienza: 31/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Antonucci Almo e Di Risio Angela Livia propongono ricorso per

cassazione contro l’ordinanza di archiviazione del gip del Tribunale di
Chieti deducendo inosservanza od erronea applicazione delle leggi penali
per “… inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,

inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza (articoli 11, 12, 16, 21, 22,
111, 125, 127 numero cinque, uno, tre e quattro, 409 numero due, tre,

C, 171, 364 del codice di procedura penale; 24, 25, 111, 112 Cost. e 6
13, 14, 17, 18 CEDU) e mancata assunzione di prove decisive che le P.O.
hanno richiesto e magistrati incompetenti manifestamente negletto;
nonché per mancanza disco very (legittimo contraddittorio) degli atti
semplicemente cit. dal PM e PC relativi ai precedenti procedimenti penali,
accordi verbali intervenuti tra la PC delegata e il pm incompetente ex
articolo 11 cod. proc. pen… e per manifesta incompetenza territoriale e
per materia per connessione dell’articolo 11, ecc., c.p.p., inutilizzabilità
degli atti delegati dell’articolo 406, numero tre, c.p.c. e mancanza e/o
contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, elusiva, abusiva ed
omissiva, ecc., quando il vizio risulta dal testo del provvedimento
impugnato e/o dagli atti del procedimento, da rilevarsi d’ufficio in ogni
ordine e grado ed invece omessi intenzionalmente formalmente a
verbale, nonostante preliminare eccezione della difesa e riscontri d’ufficio
presenti sin dall’iniziale scheda del PM di Stefano di trasmissione di copia
degli atti a Campobasso ex’articolo .11 c.p.p.”.
2.

Il procuratore generale della Repubblica presso questa suprema

Corte, dottoressa Elisabetta Cesqui, ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso.
3.

Il 15.05.2013 Assetta Proietto Pietro ha depositato memoria con la

quale chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; l’ordinanza di archiviazione è
impugnabile, infatti, soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto
dell’art. 409 cod. proc. pen.. La citata norma, nel fare espresso e
tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma quinto,
cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui

quattro, cinque, sei, 410, 177 seguenti, 178, 180 ecc., 606 numero uno

le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse
attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i
procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale ed il contraddittorio
documentale per i vecchi procedimenti di competenza del Pretore (Sez.
U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381)
2. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per
motivi diversi (Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione, Rv. 223329;
massime precedenti Conformi: N. 1634 del 1991 Rv. 187544, N. 166

1996 Rv. 204419, N. 4237 del 1997 Rv. 209043, N. 120 del 1998 Rv.
210452, N. 5144 del 1998 Rv. 210060, N. 3016 del 1999 Rv.
215272, N. 5052 del 1999 Rv. 215629).
3. Ne consegue, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art.
616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata
da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del
06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/05/2013

del 1992 Rv. 189685, N. 3774 del 1992 Rv. 192612, N. 1919 del

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