Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28440 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28440 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMMAMI NABIL N. IL 02/12/1984
avverso la sentenza n. 3533/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 8.9.2015, la Corte di appello di
Bologna, confermava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna in
data 21.4.2015, che aveva dichiarato HAMMAMI NABIL responsabile del reato dì
cui all’articolo 73 comma 1 dpr n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo eroina) e lo aveva condannato alla pena di anni sei di
reclusione ed euro 40.000,00 di multa.

tramite il difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento, lamentando vizio di
violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’articolo 73 comma 5 dpr
n. 309/1990 ed agli articoli 125 e 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R.
n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art.
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e dal D.L. 20 marzo
2014 n. 36 (conv. in legge 16 maggio 2014 n. 79), può essere riconosciuta solo
nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla
disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che,
ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni
altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. un.,
24 giugno 2010, n 35737; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012,
Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del del
27/03/2015, Rv. 264490).
Facendo buon governo di tale principio la Corte territoriale, con motivazione
congrua e priva di vizi logici, ha ritenuto non configurabile l’ipotesi di cui al
comma 5 dell’art. 73 DPR n. 309/1990, in quanto dalle circostanze concrete
dell’azione, emergevano la non occasionalità della condotta e l’elevato spessore
dell’imputato.
I motivi articolati contrastano con tale giurisprudenza costante, le cui ragioni
il ricorrente non tenta di confutare adducendo specifici motivi nuovi o diversi per
sostenere l’opposta tesi.
3. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
2

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

spese processuali e della somma di €1.500,00 in favore della Cassa delle

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