Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28440 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28440 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUCCHINI ROBERTO N. IL 07/02/1947
avverso l’ordinanza n. 1426/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
21/06/2012
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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
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Data Udienza: 14/05/2013

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E DIRITTO

1. Il Presidente del Tribunale di Brescia, a mezzo di altro magistrato all’uopo
delegato, con provvedimento del 21/6/2012, respinse il ricorso proposto, ai sensi
dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, nell’interesse di Cucchini Roberto,
avverso il provvedimento della Corte di Assise di Brescia del 21/3/2011,
depositato il 23/3/2011, che aveva escluso dall’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato la predetta persona offesa, costituita parte civile nel processo
rigettando, quindi, l’istanza di liquidazione degli onorari avanzata il 28/1/2011.
2. Per una adeguata comprensione della vicenda è utile premettere quanto
appresso.
Il ricorrente, in quanto personalmente vittima della strage di cui detto, avendo
riportato lesioni personali, aveva chiesto al giudice dell’udienza preliminare di
essere ammesso ai benefici previsti dall’art. 10 della L. n. 206/2004; il GUP del
Tribunale di Brescia, con ordinanza del 15/4/2008, dopo aver affermato che
l’invocato diritto non aveva necessità di essere declarato giudizialmente, in
quanto derivante direttamente dalla legge, concludeva non esservi luogo a
provvedere. Esaurita la fase della trattazione in sede d’udienza preliminare,
avanzata rituale istanza da parte del difensore, il GUP, con proprio decreto del
27/7/2009 provvide a liquidare i compensi al difensore. Per tutta la fase
dibattimentale, snodatasi in ben 157 udienze, il ricorrente aveva
continuativamente goduto dei benefici previsti dalla legge citata (esenzione dai
diritti di copia e cancelleria). Esaurito il giudizio di primo grado era stata
avanzata istanza di liquidazione degli onorari e la Corte d’Assise, con
provvedimento del 21/3/2011, decise di non ammettere il Cucchini al patrocinio
a Spese dello Stato.yresentato ricorso, ex art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, al
Presidente del Tribunale di Brescia, il quale, operata conversione ai sensi del
comma 5 dell’art. 568, cod. proc. pen., dispose trasmissione degli atti in
Cassazione, alla quale si rivolse direttamente anche il Cucchini e altre persone
offese. Con provvedimento del 2/2/2012 la Corte di Cassazione, qualificato il
ricorso delle interessate quale opposizione ex art. 99 cit., ordinò trasmettersi gli
al Presidente del Tribunale di Brescia.
3. Cucchini Roberto proponeva ricorso per cassazione, denunziando, con i due
illustrati motivi, violazione degli artt. 1 e 10 della L. n. 206/2004, in
collegamento con il d.P.R. n. 115/2002.

concernente la strage di Piazza della Loggia, avendo riportato lesioni personali,

3.1. Con il primo motivo si duole che il giudice del merito aveva errato nel
ritenere che l’art. 10 della L. n. 206/2004 non contemplasse, in virtù della
clausola d’esclusione di all’art. 2 dello stesso corpo normativa, l’accesso al
beneficio da parte di coloro che, pur rimasti feriti nell’esplosione, non avessero
riportato postumi permanenti. Non solo, al contrario, l’art. 1 richiamava
espressamente «tutte le vittime» di atti di terrorismo e delle stragi, ma la
limitazione posta dall’ad 2 trovava specifica ragion d’essere per la finalità di
assistenza economica (previdenziale e lavorativa) che la contraddistingueva, così
benefici andavano circoscritti solo ad alcune categorie di vittime (artt. 2, 3, 5 e
9). Nello stesso senso, peraltro, si era pronunziata la direttiva della Presidenza
del consiglio dei Ministri del 27/7/2007, la quale, oltre all’autorevolezza della
fonte, proveniva dalla stessa P.A. che avrebbe avuto tutto l’interesse a ridurre
l’area della spesa.
Il ricorrente, rimasto ferito nell’esplosione stragista, senza alcun fondamento,
era stato pregiudicato nella fruizione del diritto sol perché fu «fortunato» per
non essere rimasto ucciso o invalido permanente.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’erronea applicazione dell’art.
112 del d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede la revoca del decreto di ammissione
al patrocino a spese dello Stato nel solo caso risulti «provata la mancanza
originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.>›,
mentre l’art. 10 della L. n. 206/2004 prescinde dalle condizioni reddituali. Né
poteva condividersi la costruzione di una revoca per motivi sostanziali, siccome
ipotizzata dal giudice, che si era rivelata un mero

escamotage,

utile a

mascherare una vera e propria violazione di legge: «La natura oggettiva e
Involontaria del presupposto della “vittima di strage’ determina che, se vi è stato
un provvedimento di ammissione.., non vi possa poi essere un regresso, perché
questo si risolverebbe in una mera rivalutazione, da parte di altro giudice, dei
medesimi elementi presi in considerazione in sede di ammissione.»
4. Il Collegio è ben consapevole che la farraginosa articolazione della disciplina
ha portato a statuizioni dissonanti (Cass., Sez. IV, n. 18199 del 15/2/2013 e,
sempre della stessa Sezione, n. 10673 del 19/2/2013); tuttavia il caso di specie
si presenta diverso, ed anzi peculiare, rispetto a quelli decisi con esito
contrastante.
Qui, infatti, a differenza che nelle altre due ipotesi, l’accesso al patrocinio a
spese dello Stato non è rivendicato da un parente di una delle vittime della
strage di piazza Della Loggia, ma da una delle persone rimaste offese per aver

come, peraltro, i successivi articoli, che enumeravano i casi in cui in cui i vari

subito lesioni a causa dell’esplosione. L’art. 10 della legge 3/8/2004, n. 206
assicura la gratuità del patrocinio nei confronti di tutte le vittime senza che sia
dato distinguere il grado delle conseguenze fisiche derivate dall’evento criminale;
né, proprio perché l’evento di danno ha natura diretta e personale, appare
ragionevole importare le categorie utili ad affermare il diritto alla fruizione dei
vari sussidi aventi natura economica, contributiva e sanitaria, il quale, appunto,
è correlato all’esistenza di residuati invalidanti.
Proprio per ciò, senza che risulti rilevante ricomporre il conflitto involontario, può

5. Nonostante la disorganicità normativa, che ha portato alla plurima
sovrapposizione di norme, senza che fosse stato tenuto in conto l’esigenza di
curare la tecnica legislativa in maniera tale da escludere in radice l’emersione di
spazi ambigui o controvertibili, il complessivo disegno normativo di fondo è teso
a distinguere la platea di coloro che, in quanto vittime con esiti d’invalidità
permanente, di stragi e criminalità organizzata, hanno il diritto di accedere a
elargizioni economiche e agevolazioni varie, da coloro che, parimenti vittime, ma
senza residuati, hanno il diritto di fruire del patrocinio a spese dello Stato nei
pertinenti procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili (art. 10 della L. n.
206 del 3/8/2004).
Già in questa prima disamina sommaria non può non evidenziarsi l’ampiezza
della tutela assicurata, non solo nel processo, ma anche nella fase
procedimentale che esso precede, nella sede penale e in quella amministrativa.
Se, per un verso, le leggi 13/8/1980, n. 466; 23/11/1988, n. 407; 20/10/1990,
n. 302; 23/12/2000, n. 388 hanno preso cura di individuare le categorie di
vittime (in quanto portatori di residui invalidanti) ai quali lo Stato assicura la
fruizione di sussidi, elargizioni e vantaggi sanitari, previdenziali, lavorativi e
d’altro genere, l’art. 10 della legge 3/8/2004, n. 206, come si è anticipato, pone
a carico dello Stato il costo del patrocinio delle predette vittime, senza
specificazione ulteriore di sorta, fermo restando che anche nel detto testo
normativo, come ha correttamente rilevato il ricorrente, agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e
9, vengono individuati vari gradi d’invalidità al fine di fruire delle più svariate
agevolazioni.
Di conseguenza, il richiamo operato dalla cit. L. n. 206 alle leggi n. 302 del 1990,
407 del 1998 e 388 del 2000 non può avere alcun significato di rinvio recettizio
all’individuazione delle categorie di vittime prese in considerazione dalle dette
norme, peraltro, non sempre omogenee e sempre direttamente collegate al tipo
di beneficio erogato. Bensì di norma di chiusura volta a precludere vuoti
normativi della legge in discorso. Prova di ciò si ricava dal fatto che la normativa

procedersi al vaglio del fondamento dell’impugnazione.

1,1
,

r7

in commento ove aveva interesse e motivo di porre preclusioni e limitazioni ha
dettato l’apposita disciplina limitativa (artt. 2, 3, 5 e 9).
Peraltro emerge una palese diversità di ratio tra le due situazioni. L’accesso al
beneficio economico o al vantaggio sanitario, previdenziale o lavorativo viene
logicamente fatto dipendere da una situazione d’invalidità, procurata dal gesto
criminale, la quale preclude o, comunque, rende4vpiù difficoltoso od usurante,
secondo la misura derivante dall’entità del residuato dei postumi, lo svolgimento
di una proficua attività lavorativa; impone la sottoposizione a cure mediche
necessità di dovere usufruire di presidi e dispositivi medici costosi e soggetti a
logoramento.
Una tale diversità, tuttavia, giammai potrebbe giustificare, in spregio al principio
cardine d’uguaglianza e ragionevolezza, che la possibilità di godere del patrocinio
a spese dello Stato possa dipendere dalla casuale circostanza che la vittima della
strage sia riuscita o meno a guarire dalle lesioni patite senza postumi. Presenza
ed entità dei quali, invece, assume, a ragione, rilievo dirimente, quando si tratti
di assegnare, con finalità compensativa, aiuti e contributi di vario genere.
Infine, non ha scarso rilievo osservare che l’accertamento della verità, per lo
meno processuale, su episodi criminali di straordinario impatto sociale, fonti, non
solo di acuta sofferenza per la massa dei soggetti direttamente o indirettamente
lesi, ma anche di rischi per l’intero assetto democratico del Paese, costituisce
una priorità, a raggiungere la quale è apparso opportuno attingere anche alla
difesa degli interessi privati dei soggetti comunque funestati dall’evento. Così,
procurando, ad un tempo, che lo sgomento, la rabbia e il giusto desiderio di
giustizia delle vittime, trovi corretto sfogo legale e che la stessa azione pubblica,
stimolata dalla presenza garantita dei detti soggetti, non si risparmi nella ricerca
della verità. Piuttosto emblematicamente e ad implicita conferma del superiore
assunto, questa Corte ha di recente escluso che il patrocinio a spese dello Stato
non si applichi ai giudizi che vedono le vittime soccombenti, dovendosi ritenere
che la norma miri a garantire la massima tutela alle vittime del terrorismo,
indipendentemente dal riconoscimento o meno della fondatezza delle loro ragioni
(Cass., Sez. L., n. 17238 del 22/7/2010).
6. La fondatezza del primo motivo esonera la Corte dal prendere in esame il
secondo.
P.Q.M.

prolungate nel tempo, se non, addirittura, permanenti e, sovente, importa la

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello d Brescia per
la liquidazione delle competenze ai difensori.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Così deciso in Roma il 14/5/2013

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