Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28438 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28438 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGINI NICOLA N. IL 11/01/1988
avverso la sentenza n. 3408/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
07/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 7.5.2015, la Corte di appello di Bari,
confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 14.11.2014, che
aveva dichiarato Mangini Nicola responsabile del reato di cui all’articolo 73
comma 1 dpr n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanza stupefacente del
tipo eroina) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro
14000,00 di multa.

cassazione, chiedendone l’annullamento, lamentando vizio di violazione di legge
in relazione all’articolo 73 comma 5 dpr n. 309/1990 ed agli articoli 125 e 129
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e
per genericità del secondo motivo.
2. Con riferimento al primo motivo articolato, va richiamata la costante
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la fattispecie del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito
della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013
(conv. in legge n. 10 del 2014) e dal D.L. 20 marzo 2014 n. 36 (conv, in legge
16 maggio 2014 n. 79), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima
offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione
(mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno
degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra
considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. un., 24
giugno 2010, n 35737; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012,
Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del
27/03/2015,Rv.264490).

Il motivo articolato contrasta con tale giurisprudenza costante, le cui
ragioni il ricorrente non tenta di confutare adducendo specifici motivi nuovi o
diversi per sostenere l’opposta tesi.
Con riferimento al secondo motivo articolato, relativo al trattamento
sanzionatorio, ne va rilevata la genericità.
La doglianza è priva del necessario contenuto di critica specifica al
provvedimento impugnato e, pertanto, va rilevata la aspecificità del motivo ai
sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen.
2

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

3. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

P.Q.M.

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