Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28438 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28438 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Truvolo Giuseppe, nato il 10 gennaio 1974
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli dell’8 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 19/03/2014

.•

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza dell’8 ottobre 2013, il Tribunale di Napoli ha parzialmente
confermato l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 28 giugno 2013, con la quale
l’indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in
relazione al delitto di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti e alla commissione di una serie di reati-scopo di importazione,
detenzione e cessione di stupefacenti. Il Tribunale ha escluso la circostanza

relazione ad alcuni dei reati-scopo.
2. – Avverso la sentenza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, lamentando: 1) la mancanza di una motivazione individualizzante quanto
all’appartenenza dell’indagato stesso all’associazione criminale; 2) la mancanza di
sufficienti indizi quanto ai reati-scopo, perché l’indagato sarebbe stato identificato
quale “Squarcione” nelle conversazioni intercettate, in mancanza di un sicuro
riconoscimento della sua voce; 3) con particolare riferimento all’episodio di cui al capo
PP) dell’imputazione, si sarebbe risaliti all’imputato sulla base del solo nome
“Giuseppe”; nome poco significativo, perché comune a molti dei soggetti coinvolti
nell’inchiesta.
3. – Con atto sottoscritto dal difensore dell’imputato è stata proposta rinuncia al
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.
E ciò, a prescindere dalla considerazione che lo stesso si fonda su motivi del
tutto generici, inidonei a scardinare l’ampio e coerente impianto motivazionale
dell’ordinanza impugnata, nella quale si dà ampiamente conto degli indizi che
conducono all’identificazione dell’imputato quale Squarcione con riferimento a tutti gli
episodi a lui contestati, nonché della sua sistematica attività di acquirente di notevoli
quantitativi di sostanza stupefacente, sempre pagati con puntualità.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 500,00.
P.Q.M.

aggravante originariamente contestata di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

. spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

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