Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28436 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28436 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Scarpa Francesco, nato il 31 luglio 1984
Scarpa Carmelo Alessandro, nato il 7 luglio 1987
Scarpa Pasquale, nato il 23 maggio 1942
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 4 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti: Alfredo Sorbo per Scarpa Francesco e, in sostituzione dell’avv.
Carlo Ercolino, per Scarpa Carmelo Alessandro; Giovanni Tortora, per Scarpa
Pasquale.

i

Data Udienza: 19/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 4 ottobre 2013, il Tribunale di Napoli ha parzialmente
confermato l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 28 giugno 2013, con la quale
gli indagati odierni ricorrenti erano stati assoggettati alla misura della custodia
cautelare in carcere per la partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti e alla commissione dei reati-scopo di importazione,
detenzione e cessione di stupefacenti. Il Tribunale ha escluso per Scarpa Francesco la

riferimento al capo M dell’imputazione, relativo al commercio di 34,69 g di cocaina.
Secondo l’ipotesi accusatoria, dell’associazione avrebbero fatto parte più di dieci
soggetti, non tutti identificati, dediti ad acquistare e introdurre dalla Spagna e
dall’Olanda nel territorio nazionale cocaina e marijuana (di cui kg 109,934 di cocaina
caduti in sequestro): Scarpa Carmelo Alessandro e Scarpa Francesco, in qualità di
promotori e organizzatori, con compiti direttivi in relazione ai tempi, ai luoghi e alle
modalità dell’acquisto, del trasporto, della detenzione, dell’importazione e della
collocazione sul mercato dello stupefacente; Scarpa Pasquale, con funzione di basista,
che aveva messo a disposizione dell’organizzazione la sua abitazione quale luogo di
deposito e manipolazione della sostanza stupefacente importata; con la recidiva per
Scarpa Pasquale e con l’aggravante di cui all’art. 4 della legge n. 146 del 2006,
operando l’organizzazione a livello transazionale.
2. – Avverso l’ordinanza Scarpa Pasquale ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la carenza di
motivazione e la violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di
soggetto settantunenne, per il quale la custodia cautelare in carcere non avrebbe
potuto essere disposta in mancanza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
mancherebbe, secondo la difesa, una puntuale disamina di tale profilo.
3. – L’ordinanza è stata impugnata personalmente da Scarpa Francesco, il quale
deduce: 1) l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del
d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati-scopo, in mancanza di una consulenza tecnica sulla
purezza della sostanza stupefacente e sul numero di dosi ricavabili, e in presenza di
quantitativi che non supererebbero mai i 15 kg; 2) l’erronea applicazione
dell’aggravante della transnazionalità, perché nel caso di specie il gruppo criminale
organizzato transnazionale coinciderebbe semplicemente con
contestata.

l’associazione

circostanza aggravante dell’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 con

4. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione anche Scarpa
Carmelo Alessandro, il quale deduce: 1) l’erronea applicazione dell’art. 74 del d.P.R.
n. 309 del 1990 quanto al ruolo assunto dall’indagato in seno all’ipotizzata
associazione, che sarebbe al più di gregario, senza le funzioni direttive attribuitegli dal
Tribunale, sul rilievo che il riscontrato procacciamento di clienti per l’acquisto dello
stupefacente non implicherebbe comunque autonomia e discrezionalità decisionale; 2)
l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – Il ricorso di Scarpa Pasquale è inammissibile, per genericità. Il ricorrente
trascura del tutto di criticare la motivazione del provvedimento impugnato, perché si
limita ad asserire che esso non conterrebbe un’adeguata motivazione circa la
sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell’art. 275, comma
4, cod. proc. pen., a fronte di un soggetto ultrasettantenne.
Dalla semplice lettura del provvedimento emerge, però, che il Tribunale ha
puntualmente preso in considerazione la situazione di soggetto ultrasettantenne
dell’indagato, evidenziando che sussistono nel caso di specie esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza evidenziate da molteplici elementi: il suo ruolo di basista; la sua
pervicacia nel delinquere nonostante sequestri e arresti delle forze dell’ordine; la sua
fuga a seguito degli ultimi sequestri ed arresti; il tentativo di nascondere agli
inquirenti armi e automobili contenenti la droga.
6. – Inammissibili sono anche i ricorsi di Scarpa Francesco e Scarpa Carmelo
Alessandro, che possono essere esaminati congiuntamente, perché contengono
censure in larga parte sovrapponibili.
6.1. – Quanto alla non configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art.
80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, i ricorrenti si limitano a rilievi privi di
puntuali riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. In quest’ultimo,
del resto, la sussistenza dell’aggravante è dedotta – con iter logico pienamente
adeguato e corretto – da elementi quali: gli elevatissimi pesi ponderali dei quantitativi
sequestrati; le ingenti somme di denaro delle quali gli associati avevano la
disponibilità; le tipologie degli acquirenti, soggetti titolari di intere piazze di spaccio e
non semplici consumatori finali; i canali internazionali di approvvigionamento.
6.2. – Quanto all’aggravante della transnazionalità prevista dalla legge n. 146
del 2006, art. 4, non vi è dubbio che, secondo le sezioni unite di questa Corte
(sentenza 31 gennaio 2013, n 18374), la stessa sia applicabile anche al reato
3

1990 per i reati-scopo; 3) l’erronea applicazione dell’aggravante di transnazionalità.

associativo, a condizione che il gruppo criminale organizzato transazionale non
coincida con l’associazione stessa. Nondimeno – salva ogni ulteriore valutazione da
effettuarsi nel giudizio di merito – dall’ordinanza impugnata si coglie che a livello
internazionale vi era un’organizzazione più ampia dell’associazione criminale qui
contestata, nell’ambito della quale operavano altri gruppi, anche camorristici (pagg.
11 e 12 dell’ordinanza impugnata). E ciò, a prescindere dall’assoluta genericità delle
censure difensive sul punto.

dell’associazione – oggetto del primo motivo di impugnazione di quest’ultimo
l’ordinanza impugnata chiarisce ampiamente la circostanza che egli dirigeva
personalmente alcune delle cessioni, e non si limitava a procacciare gli acquirenti della
sostanza stupefacente (come dettagliatamente illustrato alle pagine 29 e seguenti,
riferite ai reati fine di cui ai capi R ed FF). E ciò, a fronte delle generiche affermazioni
di segno contrario contenute nel ricorso.
7. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

6.3. – Quanto al ruolo svolto da Scarpa Carmelo Alessandro all’interno

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