Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28435 del 19/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28435 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Rapisarda Davide, nato il 10 agosto 1976
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 17 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 19/03/2014

,

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 17 ottobre 2013, il Tribunale di Catania ha confermato
l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, con la quale l’imputato era stato sottoposto
alla custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, 648 e 648 bis cod. pen., a seguito del rinvenimento, presso l’abitazione
dell’indagato, di: proiettili, euro 85.250,00 in contanti, cinque automobili rubate,
targhe di veicoli e documenti di circolazione rubati, una busta contenente 270 g di

Tribunale che, in sede di convalida dell’arresto, l’indagato aveva ammesso la
detenzione delle vetture e la consapevolezza della loro illecita provenienza, sia pure
sostenendo di averle trovate in campagna, e aveva negato la detenzione della droga,
perché rinvenuta in un seminterrato in stato di abbandono, accessibile dalla strada da
chiunque.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione, con riferimento alla scelta della misura della custodia
cautelare, pur in presenza della confessione circa la ricettazione delle auto, delle
targhe e dei documenti di circolazione. Non si sarebbe considerato, in particolare, che
le prove sul punto si sono ormai consolidate, che non vi è pericolo di fuga, che non vi
è rischio di reiterazione la condotta; rischio che avrebbe potuto comunque essere
adeguatamente contenuto anche attraverso gli arresti domiciliari.
Anche con il secondo motivo di ricorso si deducono la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione, in relazione alla riconducibilità dello stupefacente trovato
nel seminterrato alla persona dell’imputato. Non si sarebbe tenuto conto, sul punto,
del fatto che lo stupefacente era in un luogo non chiuso a chiave e potenzialmente
accessibile dall’esterno a diversi soggetti.
Con un terzo motivo di doglianza – anch’esso riferito a vizio della motivazione si ribadisce che la parziale confessione dell’imputato avrebbe imposto ai giudici una
delibazione soggettiva della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e,
dunque, dell’adeguatezza della custodia cautelare in carcere nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta,
infatti, pienamente adeguata e coerente con riferimento a tutti i profili oggetto di
critica da parte del ricorrente.

marijuana, bilancini di precisione per la pesatura dello stupefacente. Riferisce il

In particolare, in relazione al reato di detenzione di stupefacenti – oggetto del
secondo motivo di doglianza – il Tribunale evidenzia che la marijuana era custodita
all’interno di un mobiletto di legno in un locale che non era affatto abbandonato e nel
quale, anzi, vi era un tavolo con due bilancini con tracce di sostanze stupefacenti, il
cui possesso è stato negato dall’imputato. Tale locale era, del resto, attiguo al box
auto del ricorrente ed era una pertinenza della sua casa; con la conseguenza che
risulta improbabile la versione dei fatti fornita dallo stesso ricorrente secondo cui
chiunque poteva entrare nel locale in qualunque momento. La presenza di due
bilancini di precisione in bella vista esclude, infatti, che questi e lo stupefacente
potessero appartenere a un soggetto introdottosi clandestinamente per effettuare la
pesatura dello stupefacente stesso. Da tali elementi il Tribunale logicamente desume
che il locale non era affatto in stato d’abbandono e che era in uso esclusivo
all’indagato, che lo utilizzava principalmente come ripostiglio, ma anche come luogo di
occultamento dello stupefacente e di confezionamento delle dosi.
In relazione, poi, alle esigenze cautelari – oggetto del primo motivo di doglianza
– le stesse sono desunte, con corretto iter logico-argomentativo, dalla quantità di
sostanza detenuta e dalla presenza di due bilancini di precisione, che, unitamente ai
beni ricettati, forniscono la prova di un’attività illecita non isolata e, anzi, evidenziano
una capacità criminale evoluta e strutturata, che denota un pericolo specifico di
reiterazione del reato. In relazione alla luogo di detenzione della droga e dei beni
oggetto di ricettazione – il domicilio – lo stesso Tribunale evidenzia, di conseguenza,
la necessità di adottare una misura diversa dagli arresti domiciliari, in quanto il
domicilio era, appunto, il luogo in cui si svolgeva l’attività criminosa.
Quanto, infine, alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e dei
benefici – oggetto della terza censura del ricorrente – il Tribunale correttamente
afferma che la personalità del reo, le modalità dei fatti e il riscontrato pericolo di
reiterazione del reato inducono a ritenere probabile l’applicazione di una pena non
lieve e risultano comunque logicamente incompatibili con la sospensione condizionale
della pena, in presenza di una prognosi sfavorevole al reo in merito al suo futuro
astenersi dal commettere ulteriori reati.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA