Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28433 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28433 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO DIEGO N. IL 08/08/1943
avverso la sentenza n. 3992/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 23.9.2015, la Corte di appello di
Milano, confermava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Como in data
3.4.2014, che aveva dichiarato Russo Diego responsabile del reato di cui
all’articolo 73 comma 1 bis dpr n. 309/1990 (per acquisto di sostanza
stupefacente del tipo cocaina da Rimoldi Giuseppe) e lo aveva condannato alla
pena di mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa.

il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando
vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 73 dpr n. 309/1990

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi
integrata l’ipotesi della vendita o cessione di sostanza stupefacente ogni volta
che le parti raggiungono un accordo serio e realizzabile su prezzo, qualità e
quantità dello stupefacente, indipendentemente dalla materiale traditio del
bene(Sez.4, n.32911 del 11/05/2004, Rv.229267;Sez.4 ,n.32911 del
11/05/2004, Rv.229268;Sez.4, n.3950 del 11/10/2011,dep.31/01/2012,
Rv.251736;Sez.4, n.6781 del 23/01/2014,Rv.259284).
Il ricorrente articola motivo che contrasta con tale giurisprudenza
costante, le cui ragioni non tenta di confutare adducendo specifici motivi
nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 606 comma 3 cod. proc. pen.
4.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
2

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per

Così deciso in Roma, 22.4.2016

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