Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28433 del 19/03/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28433 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Bufano Antonio, nato il 15 novembre 1980
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Brindisi del 26 giugno 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Data Udienza: 19/03/2014
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 26 giugno 2013, il Gip del Tribunale di Brindisi ha – per
quanto qui rileva – applicato all’imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena da lui
richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e
3. – Con atto sottoscritto dall’imputato è stata proposta rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
l’eccessività della pena.