Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28433 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28433 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GURGONE SEBASTIANO N. IL 23/06/1952
avverso l’ordinanza n. 94/2013 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 25/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1, yi
et

Udit i difensor Avv

Data Udienza: 13/06/2013

Nut

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice
dell’appello cautelare ex art 310 cpp, adito da Gurgone Sebastiano, ha confermato l’ordinanza
con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di declaratoria di
inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al Gurgone in ragione della
contestate ipotesi di reato di cui agli artt 416 bis c.p. e art. 629 c.p. , comma 2, nonché
aggravata ex lege 203/1991, art. 7; fatti per i quali il ricorrente è stato condannato in primo e
secondo grado senza che la condanna sia passata in giudicato per l’annullamento della
2. La decisione impugnata riposa sulla inammissibilità della richiesta siccome articolata con
riferimento alla applicabilità alla specie del disposto di cui all’ad 297 cpp e in ragione del
mancato superamento dei termini massimi di durata della misura cautelare giusta il combinato
disposto di cui agli artt 303 comma I lettera d e comma IV lettere bec e 304 comma VI cpp
avuto

riguardo sia

al

reato associativo

che alla

estorsione

aggravata

.

Contro tale decisione ricorre il Gurgone per il tramite del fiduciario avvocato Monastra e
denunzia violazione di legge con riferimento agli artt 297 e 303 cpp nonché difetto di
motivazione. Lamenta In particolare che , pur se sollevata con espresso motivo di appello , la
Corte avrebbe integralmente pretermesso la disamina della questione legata alla applicabilità
alla specie del disposto di cui all’ad 297 cpp comma III. Avuto riguardo, poi , alla decorrenza
dei termini ex art 303 cpp , lamenta che anche a voler considerare che nella specie v’è stata
una doppia condanna conforme , nel caso comunque trovava applicazione il comma II della
citata disposizione normativa sicchè guardando alla decorrenza del termine di fase a far data
del provvedimento che dispone il rinvio, i termini di fase erano decorsi anche a considerare il
doppio dei termini giusta il comma VI dell’ad 304 cpp.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Quanto al riferimento all’ad 297 comma III cpp va evidenziato che il Tribunale né ha
escluso la disamina in ragione della inammissibilità del motivo, estraneo alla originaria
richiesta articolata nei confronti del Giudice della cautela. Sul punto nulla ha osservato in senso
contrario il ricorrente che ha limitato la doglianza al solo profilo della ritenuta applicabilità alla
specie del disposto in esame , con conseguente inammissibilità della doglianza per la
aspecificità sul punto del gravame, privo di una critica diretta alla pregiudiziale in rito sollevata
dal Tribunale .
5. Manifestamente infondate devono ritenersi le osservazioni critiche legate alla affermata
erronea applicazione dell’ad 303 cpp.
La decisione impugnata si muove in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a
mente della quale ( da ultimo cfr Sez. 6, Sentenza n. 4971 del 2009, ed ancora Sez. 4″ n.
17037/08; Sez. 1^ n. 22293/04) nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto
l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza
pronunciata in grado di appello, conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi
che sull’affermazione della responsabilità dell’imputato si sia formato il giudicato, con la

sentenza di appello limitatamente al solo trattamento sanzionatorio.

conseguenza che i termini di custodia cautelare, cui deve farsi riferimento sono, ai sensi
dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) seconda parte, non quelli di fase rapportati alla pena in
concreto inflitta, bensì quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal comma
4, cit. art.
Da qui l’assoluta inconducenza del riferimento operato dalla difesa al comma II dell’art 303 ed
alle valutazioni in diritto correlate alla ritenuta applicabilità di tale ultima disposizione ,
inconferente alla specie perché relativa alla diversa ipotesi in cui l’annullamento che determina
della pena .
Pacifico, dunque , che – riferendosi ai termini di durata massima di custodia cautelare ex art.
303 c.p.p., comma 4, sia guardando alla ipotesi associativa che alla estorsione aggravata e
considerando sia le sospensioni che il pregresso patito a titolo di carcerazione in esecuzione d
pena definitiva – i termini di custodia cautelare non sono decorsi, ne viene la manifesta
infondatezza del gravame in punto a siffatto motivo di doglianza.
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende liquidata
equitativamente come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende . Manda alla cancelleria per
gli adempimenti di cui all’art 94 1 ter d.att. cpp.
Così deciso il 13 giugno 2013
Il Consigliere estensore

il resid –

il regresso nella fase di merito avvinca anche il tema della responsabilità e non solo quello

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