Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28432 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28432 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRROKU PETRIT N. IL 28/09/1969
ij gtO él A
avverso la sentenza n. 30050/2012 TRIB EZ.DIST. di FABRIANO,
del 20/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/septile le conclusioni del PG Dott.
r:

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 20 novembre 2011 il Tribunale di Ancona
– Sezione Distaccata di Fabriano – applicava, su richiesta delle parti, nei confronti di FERROKU
Petrit, imputato di violazione delle disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/08, artt. 168 e 170 comma 1 lett. a) – capo A) della imputazione – e 18 e 55 comma 4 lett.
b9) – capo B) della imputazione) – previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche

1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio
difensore deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale (art. 12 del D. Lgs.
74/00) per avere il giudice applicato una pena illegale in quanto estranea all’accordo formulato

inter partes che prevedeva una pena complessiva di C 2.200,00 di ammenda, fermo restando il
criterio di bilanciamento delle circostanze.
1.3 II Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale ha richiesto
l’annullamento della sentenza senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale
eliminazione della pena accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, in quanto, come correttamente osservato sia dal ricorrente che dal
Procuratore Generale requirente e come pacificamente emerge dagli atti (compulsabili in
relazione alla natura del vizio denunciato), l’accordo inter partes consacrato nel verbale
dell’udienza del 20 novembre 2012 prevedeva una pena pecuniaria diversa tanto per il reato
sub A) (C 1.200,00 di ammenda rispetto alla pena base indicata in C 1.700,00) che per il reato
sub B) (C 1.000,00 di ammenda, rispetto ad una pena base di C 2000,00 ridotta ad C 1.400,00
per le circostanze attenuanti generiche prevalenti), rispetto a quella figurante nel dispositivo,
per un totale consacrato nell’accordo, di C 2.200,00 di ammenda
2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti
al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 23 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

DEPOSATATA IN CANCELLERIA

Il Presidente

con le contestate aggravanti, la complessiva pena di C 2.800,00 di ammenda.

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