Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28432 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28432 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOBIANCO MICHELANGELO N. IL 05/10/1964 parte offesa nel
procedimento
c/
IANNELLI SANDRA N. IL 01/04/1969
avverso il decreto n. 4161/2012 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott./Le a. 99‹: Gz4.Cro
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Data Udienza: 13/06/2013

Ritenuto in fatto e diritto.
1. Capobianco Michelangelo, personalmente e tramite il difensore fiduciario, persona offesa nel
procedimento penale pendente ai danni di Iannelli Sandra, indagata per calunnia e
diffamazione ,

propone ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale il Gip presso il

Tribunale di Lucera ha disposto ex art , 409 comma I cpp l’archiviazione limitatamente alla
contestazione di calunnia.
2. Segnala al fine di aver presentato una opposizione tempestiva ex art 410 cpp , trasmessa
tale ultimo provvedimento per non avere il Gip preso in considerazione siffatta opposizione e ,
alla luce della ritenuta ammissibilità della stessa , disposto la comparizione delle parti per poi
decidere sulla archiviazione nella pienezza del relativo contraddittorio giusta il combinato
disposto di cui agli artt 410, comma III e 409, commi da 2 a 5, cpp.
3. La procura generale , con requisitoria scritta , ribadita la tempestività del ricorso in ragione
della data di effettiva conoscenza del provvedimento ( 8 gennaio 2013 ), mai comunicato al
ricorrente , e di quella di deposito del gravame ( 14 gennaio 2013 ) , ha chiesto l’annullamento
con rinvio per la confermata fondatezza della doglianza
4. Il ricorso è fondato .
5. Confermata la valutazione in fatto e diritto in punto alla tempestività del gravame alla luce
di quanto osservato dalla Procura generale con la requisitoria scritta in atti , osserva la Corte
come nel caso a mano sia altrettanto pacifico che l’opposizione ex art 410 comma I cpp,
ritualmente proposta dalla persona offesa prima della decisione sulla archiviazione, non venne
veicolata al GIP in uno alla richiesta del PM. Ciò ha determinato l’assoluta pretermissione della
valutazione in ordine alla ammissibilità della stessa; valutazione in esito alla quale il Gip
avrebbe poi potuto scegliere tra di adottare , de plano , la declaratoria di archiviazione , in
ipotesi di ritenuta inammissibilità della opposizione nonchè di infondatezza della notizia di
reato, o , per contro, in alternativa di fissare la comparizione delle parti per valutare in
contraddittorio con le stesse la decisione da assumere rispetto alla richiesta proveniente dalla
Procura.
Ne consegue la chiara violazione del principio del contraddittorio giacchè la mancata
trasmissione dell’opposizione preclude in radice il diritto di intervento della persona offesa,
tanto da giustificare il ricorso per Cassazione giusta il combinato disposto di cui agli artt 409
comma VI e 127 comma V cpp
PQM
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucera
per l’ulteriore corso .
Così deciso il 13 giugno 2013
Il Consigliere estensore

il ireside

dal PM successivamente al provvedimento reso de plano dal GIP . E in coerenza assume viziato

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