Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28431 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28431 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO GIUSEPPE N. IL 19/03/1933
avverso la sentenza n. 414/2012 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sepkite le conclusioni del PG Dpti.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 dicembre 2012 il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto applicava su richiesta delle parti nei confronti di GALLO Giuseppe,
imputato del reato di violazione dei sigilli aggravata (art. 349 comma 2° cod. pen.) la pena,
condizionalmente sospesa, di anno uno e mesi quattro di reclusione ed C 172,00 di multa.

difensore deducendo due specifici motivi a sostegno. Con il primo viene denunciata violazione
della legge penale per erronea qualificazione della fattispecie, integrando la condotta
contestata al GALLO una infrazione amministrativa (art. 213 comma 4° del Codice della
Strada) norma speciale applicabile rispetto alla ipotizzabile condotta di cui all’art. 334 cod.
pen. (e non comunque dell’art. 349 cod. pen. così come contestata). Con il secondo motivo
lamenta la difesa l’intervenuta perdita di efficacia del provvedimento di fermo amministrativo
cui il mezzo del GALLO era stato sottoposto per aver egli condotto il mezzo medesimo privo del
casco, essendo trascorso, alla data di accertamento del reato, il termine massimo di giorni
sessanta a pena di inefficacia della misura.
1.3 II Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale ha richiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va, anzitutto, premesso che al GALLO era stata contestata la condotta di cui all’art. 349
comma 2° cod. pen. “perché, in qualità di custode, violava i sigilli del ciclomotore Yamaha
Flipper targato A8KDD, apposti dalla Stazione Carabinieri di Merì il 24.4.2011″ (fatto accertato
in Barcellona il 9 luglio 2011).
2.1 Se è vero che la richiesta di applicazione della pena concordata costituisce negozio
giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non è
suscettibile di modifiche né può essere revocato, è tuttavia consentito alle parti sollevare
censure nel caso in cui il giudice sia incorso in una errata qualificazione giuridica del fatto-reato
oggetto dell’accordo (Sez. 6^ 27.11.2010 n. 15009, Bisignani, Rv. 254865). Ha, infatti,
precisato questa Suprema Corte, con orientamento che qui si condivide, che la possibilità di
ricorso in siffatta ipotesi va circoscritta al solo caso di errore manifesto, ossia quando sussiste
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere
esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

1

1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio

2.2 Peraltro la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2
cod. proc. pen. va effettuata solamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta
motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6” n. 15009/12 cit.).
2.3 Poste tali premesse, nel caso in esame ricorre – diversamente da quanto argomentato
dal Procuratore Generale requirente – l’errore manifesto nella applicazione della legge penale
con riferimento alla erronea qualificazione della fattispecie che viene prospettata dalla difesa in
termini di violazione di tipo amministrativo e non penale nella ipotesi di sottrazione di mezzo

2.4 Il Giudice, infatti, avrebbe dovuto qualificare il fatto sulla base del processo verbale di
fermo amministrativo che, per incidens, non è stato nemmeno menzionato nella motivazione,
così partendo da una premessa del tutto errata, specificandosi che non necessariamente il
fermo amministrativo implica l’apposizione dei sigilli e che nella specie nessuna menzione
viene fatta di tale apposizione. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è infatti orientata
nel senso di ritenere integrata, laddove il mezzo risulti assoggettato a fermo amministrativo e
non siano stati apposti i sigilli idonei a salvaguardare l’integrità della cosa, la violazione
dell’art. 334 cod. pen. e non già quella di cui all’art. 349 stesso codice (Sez. 6^ 26.6.1997 n.
7964, Pezzimenti, Rv. 209759).
3. Alla stregua di tali considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 23 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

soggetto a fermo amministrativo, nonché di omessa motivazione in ordine a tale condotta.

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