Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28431 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28431 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPI GIOVANNI N. IL 29/01/1952
avverso la sentenza n. 14273/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 2.10.2014, la Corte di appello di
Napoli, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data
19.7.2012, che aveva dichiarato Nappi Giovanni responsabile del reato di cui
all’articolo 6 lett. e) Di 172/2008 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per
il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento, lamentando vizio

contestati, richiamando i motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile per genericità.
2. Il ricorrente propone doglianza priva del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato.
Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non
possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello, allo
scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della
sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione
la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti
di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.
Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi
dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n. 2896 del 09/12/1998, dep.
03/03/1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6,
n. 21858 del 19/12/2006, dep.05106/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 del
05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962).
Va rilevata, pertanto, la aspecificità del motivo di ricorso ai sensi degli
artt. 591 e 581 cod. proc. pen.
3. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 591 lett. c) in relazione all’articolo 581 lett. c) cod. proc. pen.
4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
2

di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità in ordine ai fatti

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 22.4.2016

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