Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28426 del 21/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28426 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 21/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSA Annamaria, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na) il 2 ottobre 1957;

avverso la sentenza del n. 5471/12 della Corte di appello di Napoli emessa il 3
dicembre ‘2012;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM; in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario FRATICELLI,
il quale ha concluso chiedendo l’annullamento, senza rinvio, quanto ai reati sub a),
b), c) e d) della

rubrica per essersi gli stessi estinti per prescrizione,

riderminazione della pena.
1

con

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza del 3 dicembre 2012,
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Noia, del 7 marzo 2008, e con
la quale, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarato la penale responsabilità di
Musa Annamaria, per i reati edilizi e paesaggistici a lei ascritti, nonché per il
reato di cui .all’art. 349 comma 2, cod. pen., commessi sino al 5 ottobre 2007,
questa veniva condannata, concesse le attenuanti generiche, riuniti i reati sotto

pena di mesi 8 di reclusione e euro 400,00 di multa.
Il particolare la Corte territoriale, quanto alla dedotta eccezione di
prescrizione rilevava che, stanti le intervenute sospensioni del processo, il
termine prescrizionale ancora non era maturato.
Riguardo alla esistenza del vincolo paesaggistico osservava che esso era
stato documentato tramite le qualificate dichiarazioni testimoniali.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, esso, prossimo ai minimi
edittali, era certamente adeguato al fatto.
Proponeva ricorso per cassazione la Musa la quale deduceva l’intervenuta
prescrizione dei reati contravvenzionali maturata nel periodo intercorso fra la
pronunzia della sentenza di primo grado, cioè il 7 marzo 2008, e la adozione
del decreto di fissazione della udienza in appello, intervenuto in data 26 marzo
2012, senza che, medio tempore, fosse intervenuto alcun atto interruttivo della
prescriziOne.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso ., risultato fondato, è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Premesso, infatti, che la Musa eccepisce esclusivamente la prescrizione dei
reati contravvenzionali, maturata nel periodo intercorrente fra la pronunzia della
sentenza di primo grado e la emissione del decreto di citazione di fronte alla Corte
di appello, rileva il Collegio che la sentenza di primo grado a carico della odierna
ricorrente è ‘stata pronunziata dal Tribunale di Nola in data 7 marzo 2008 mentre il
decretò di citaZione di fronte al giudice di appello è datato 20 giugno 2012.
E’ pertanto evidente che fra l’un atto interruttivo della prescrizione e l’altro,
successivo; atto avente il medesimo effetto è intercorso un termine che, essendo
superieire a quattro anni, è ampiamente idoneo a determinare l’intervenuta
prescrizione dei reati contravvenzionali.
Non risultando, medio tempore, alcun ulteriore atto interruttivo e non avendo,
evidentemente, alcuna efficacia le pregresse sospensioni del termine prescrizionale
richiamate dalla impugnata sentenza, questa deve, pertanto, essere annullata
senza rinvio limitatamente alla pronunzia riguardante i reati contravvenzionali,
essendb•qUesti già estinti al momento in cui la stessa fu emessa.
2

il vincolo della continuazione e disposta la diminuente per la scelta del rito, alla

A tale annullamento segue, altresì, la revoca sia dell’ordine di demolizione delle
opere abusivamente realizzate reso con la sentenza di primo grado, confermata
dalla Corte di . appello (ferma restando la possibilità di procedere all’abbattimento
delle medesime in sede amministrativa), sia della subordinazione del beneficio della
sospensione. condizionale della pena alla rimozione delle stesse opere.
Non vi è luogo al rinvio neppure per la rideterminazione della residua pena,
potendo questa Corte, determinarla in mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 300

dal giudice di prime cure in ragione della ritenuta continuazione fra i

reati

contravvenzionali ora dichiarati estinti ed i restanti delitti rispetto ai quali, non
essendoci impugnazione sul punto, la presente sentenza non spiega effetti.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni,
perché estinte per prescrizione.
Determina la Pena, per i delitti residui, in mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed
euro 300 di multa.
Revoca l’ordine di demolizione e la condizione apposta al beneficio di cui all’art.
163 cod. pen.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza all’Ufficio tecnico delle
Regione Campania.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014
Il Consigli re estensore

Il Presidente

di multa, rimovendo l’aumento di pena disposto, ai sensi dell’art. 81 cpv, cod. pen.

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