Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28426 del 13/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28426 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLA LUIGI N. IL 13/04/1957
avverso la sentenza n. 1571/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
b
che ha concluso per ci 4,74 14
A4

Udito, per la parte vile, l’Avv
Udit i difens • Avv.

Data Udienza: 13/06/2013

Ritenuto in fatto e diritto
1. Sola Luigi , anche per il tramite dei difensore fiduciario , propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste con la quale , a conferma della decisione di
primo grado resa dal Tribunale di Udine , lo stesso è stato ritenuto responsabile e condannato
alla pena di giustizia per il reato di cui all’ad 378 cp.
In fatto , sentito a sit come persona informata sui fatti in ordine alla detenzione di gr 0,88 di
cocaina , si rifiutava di fornire indicazioni utili alla identificazione del cedente . In particolare ,
mentre acquistava la sostanza dallo spacciatore.
2. Tre i motivi a sostegno del ricorso.
3. 1. Con il primo lamenta omessa motivazione in ordine al rilievo sollevato con l’appello in
forza al quale , quando era stato fermato, gli agenti intervenuti avevano osservato l’acquisto
reso in precedenza : il silenzio prestato sulla individuazione del cedente non aveva dunque
alcuna potenzialità quanto alla possibilità oggettiva di sviare le indagini .
3. 2 Con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione dell’esimente di cui all’ad 384
cpp da ritenersi operativa anche in caso di temuta applicazione dell’ad 75 Dpr 309/90.
La presenza di precedenti specifici , secondo la difesa , costituiva per l’appunto la ragione in
forza alla quale , quando sentito , il ricorrente ebbe a temere per il suo immediato
coinvolgimento in un giudizio penale o nella segnalazione ex art 75 citato.
3.3. Con il terzo motivo, infine , si lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe recepito la
pronunzia della Corte costituzionale in forza alla quale il comma II del’art 384 che ha esteso la
facoltà di non deporre anche all’indagato in procedimenti connessi a nrma dell’ad 371 comma
cpp , fattispecie putativa riferibile a chi come il ricorrente avesse erroneamente ritenuto di
poter essere indagato.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.
5. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che effettivamente la motivazione impugnata non
reca una risposta esplicita alla doglianza in oggetto . Trattasi tuttavia di contestazione in diritto
– che riposa su circostanze in fatto pacificamente conformi a quelle ricostruite nelle due
sentenze di merito –

la cui palese infondatezza consente di giustificare l’omissione

argomentativa riscontrata . In particolare , la circostanza che , all’atto della osservazione
dell’imputato nel mentre acquistava la dose di eroina , gli agenti appostati erano già a
conoscenza dei dati identificativi dello spacciatore , è dato che finisce per non assumere rilievo
nell’ottica legata alla configurabilità del reato contestato; ci ó in quanto deve ritenersi
sufficiente al fine che sia stata posta in essere un’azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le
investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, mentre non è necessario che la detta
azione abbia realmente raggiunto l’effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le
ricerche, e nessun rilievo assume l’ininfluenza concreta del comportamento dell’agente
sull’esito delle indagini. Ne consegue che il delitto è configurabile anche quando il soggetto
esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, ne’ il delitto è escluso

era stato fermato e rinvenuto in possesso della citata sostanza dopo essere stato osservato nel

dall’eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell’autorità inquirente, dal
momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può
essere rimesso al giudizio del singolo ( in termini si cfr Sez. 6, Sentenza n. 5235 del
10/02/2000, Rv. 216228).
6. Parimenti infondati sono i motivi articolati sub 2 e 3 del ricorso.
Il gravame tralascia di considerare che le due sentenze di merito e in particolar modo quella di
appello riposano sul tenore della deposizione del S.C. che ebbe a seguire l’operazione
in occasione del servizio di appostamento segnalato in narrativa nonchè a sentirlo
successivamente a sit . In tale deposizione viene chiarito – e il dato fattuale non ha mai
trovato contestazione specifica alcuna nelle doglianze sollevate dal ricorrente anche in sede di
appello – che al Sola venne chiaramente precisato che non v’erano conseguenze penali in
punto ad un suo possibile coinvolgimento nel fatto di reato da ascrivere esclusivamente alla
cedente.
Da qui l’assoluta inconferenza della tesi difensiva volta ad invocare , anche sul piano
meramente putativo, l’esimente di cui al comma I dell’ad 384 cp , sul presupposto di un
asserito timore legato al possibile coinvolgimento nel fatto di cessione sul quale erano in corso
le indagini intralciate , circostanza contraddetta in fatto dagli accertamenti contenuti inn
sentenza.
In diritto , poi , deve ritenersi parimenti inconferente l’invocata applicabilità della citata
esimente con riferimento ai possibili effetti di natura amministrativa legati alla riscontrata
detenzione , ad uso personale, della sostanza rinvenuta nella disponibilità del Sola . La dove,
come nel caso a mano , la conclamata condizione di tossicodipendenza dell’acquirente di
modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente
all’applicazione delle misure previste dall’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, devono in
coerenza ritenersi irrilevanti , nell’ottica del comma I dell’ad 384 cpp , le ulteriori conseguenze
derivanti dalla pubblicità della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni
richieste dagli organi di P.G. in merito all’acquisto dello stupefacente ( cfr in tal senso da
ultimo la sentenza 3092 del 6 /12/2012).
7. Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 giugno 2013
Il Consigliere estensore

conclamata nel sequestro amministrativo della sostanza stupefacente acquistata dal ricorrente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA