Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28425 del 22/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28425 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABBAPINI IGINO N. IL 23/09/1969
avverso la sentenza n. 796/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;
Data Udienza: 22/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 9.12.2014, la Corte di Appello di
Perugia, pronunciando nei confronti di Gabbapini Igino, in sede di rinvio a
seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 20.6.2014, in parziale riforma
della sentenza del GUP del Tribunale di Ascoli del 4.11.2010, rideterminava la
pena nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 comma 4 dpr n.
309/1990 in anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
affermazione di responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Va, infatti, rilevata la inammissibilità del motivo di ricorso.
Trattandosi di giudizio in sede di rinvio, vige il principio della formazione
progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di
cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della
decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma
considerazione, quale, come rileva nella specie, quella relativa all’accertamento
della responsabilità in merito al reato ascritto ed alla concedibilità delle
circostanze attenuanti generiche, che diventano non più suscettibili di ulteriore
riesame.
Pertanto non può essere censurato un vizio di motivazione od una violazione
di legge della sentenza in sede di rinvio che involga questioni coperte da
giudicato, il cui esame non è più ammissibile.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione
della
causa
di
inammissibilità»,
alla
declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016
cassazione, con il quale censura la sentenza impugnata con riferimento alla