Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28424 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28424 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BELLIS SILVANA N. IL 26/03/1965
avverso la sentenza n. 2061/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 3.11.2014, la Corte di appello di Bari,
confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 27.1.2014,
che aveva dichiarato De Bellis Silvana responsabile del reato di cui all’articolo 73
comma 1 bis dpr n. 309/1990 per detenzione illecita di sostanza stupefacente (
hashish, marijuana, cocaina ed eroina) e l’aveva condannata alla pena di anni
quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento, lamentando
omessa motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile per genericità.
Con il motivo di ricorso si lamenta l’omissione di motivazione in ordine alla
affermazione della responsabilità dell’imputata in ordine al reato ascrittole, senza
che la censura sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni poste a
fondamento della stessa.
2. La ricorrente propone, quindi, doglianza priva del necessario contenuto di
critica specifica al provvedimento impugnato.
Va rilevata, pertanto, la aspecificità del motivo di ricorso ai sensi degli
artt. 591 e 581 cod. proc. pen.
3. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 591 lett. c) in relazione all’articolo 581 lett. c) cod. proc. pen.
4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, per

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