Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28422 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28422 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINTO FRANCESCO N. IL 30/01/1952
avverso l’ordinanza n. 148/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
09/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Cass. Sez. 3
26/9/2007 n 38997 Di Somma; Cass. sez. 4 10/4/2008 n 15210; Cass. sez. 3
23/12/2004 n. 3992; Cass. Sez. 3 del 4/2/2000 n 3683; Sez.3, n. 6530 del
2013, non massimata).
Facendo buon governo di tale principio il Giudice dell’esecuzione ha rilevato
che l’istanza di sanatoria, oltre ad essere stata presentata nel lontano
12.11.1987 era antecedente agli abusi per i quali era intervenuta la condanna
(fatti accertati il 12.12.1998 e il 21.5.1999).

il rìcorrente non tenta di confutare adducendo specifici motivi nuovi o diversi per
sostenere l’opposta tesi.
3. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.5000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

Il motivo articolato contrasta con tale giurisprudenza costante, le cui ragioni

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