Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28421 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28421 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERPOSE ANALIZA SISON N. IL 14/07/1980
avverso la sentenza n. 3980/2015 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Bologna ha applicato all’imputata la pena da questa richiesta, per il reato di cui
agli artt 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, perché deteneva a fini di
cessione a terzi sostanza stupefacente (metamfetamina ed. Shaboo).
2. – Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione dell’art. 129

unicamente sulla scorta delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.
2. La ricorrente, infatti, ha fatto pervenire atto di rinuncia depositato in
Cancelleria in data 4.11.2015, sottoscritto personalmente, ai sensi dell’articolo
589 comma 2 cod. proc. pen.
Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e
recettizio, produce l’effetto estintivo del gravame.
3. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

cod. proc. pen. per aver il Giudice ritenuto la responsabilità dell’imputata

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