Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28417 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28417 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HECTOR LOTHAR N. IL 28/05/1963
avverso la sentenza n. 6447/2013 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
23/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma 08/04/2014

1. Con sentenza del 23/07/2013, il g.i.p. del tribunale di Monza applicava a HECTOR LOTHAR la pena
concordata con il P.M.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 521 cpp per avere il giudice ritenuto l’attenuante
generica di cui all’art. 62 bis c.p. equivalente pur non essendo stata contestata alcuna aggravante e,
comunque, per non averla ritenuta subvalente; 2) la violazione dell’art. 129 cpp;
3. La doglianza è manifestamente infondata.
Infatti, come si evince da una semplice lettura del capo d’imputazione, all’imputato era stato
contestato un tentativo di estorsione aggravato dall’art. 628 c.p. ossia dall’aver commesso il reato da
più persone riunite.
In ordine alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha reiteratamente affermato
che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i
termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione di tutti gli
elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita
che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha operato il doveroso controllo
sull’insussistenza delle condizioni ex art 129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati,
non risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti
era stata data la corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione richiesto sul punto anche in
ordine al trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria d’inammissibilità, consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.500,00

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