Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28416 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28416 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASANI ELIDON N. IL 26/07/1974
TANKO ALBERT N. IL 17/10/1975
avverso la sentenza n. 1973/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha respinto
l’impugnazione proposta nei confronti della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Alessandria del 12 dicembre 2014, che aveva condannato Elidon Hasani e
Albert Tanko alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per il
reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 80, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Hasani Elidon, prospettando violazione

collaborazione di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, avendo riferito al Pubblico
Ministero le modalità della ricezione della sostanza stupefacente sequestrata ed i nomi
dei fornitori, offrendo tutto il patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di
elaborazione.
Con un secondo motivo ha prospettato ulteriore violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche sulla aggravante dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti ed in ordine
ai criteri di determinazione della pena.
Ha proposto autonomo ricorso il coimputato Albert Tanko, per il tramite del
medesimo difensore, lamentando anch’egli violazione di legge e vizio di motivazione, per
il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R.
309/90, e per il diniego del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche sulla aggravante dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, ed anche
circa i criteri di determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso proposto da Albert Tanko è inammissibile a causa della sua tardività.
All’atto della lettura del dispositivo della sentenza impugnata, all’udienza del 9
luglio 2015, la Corte d’appello indicò, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in
quaranta giorni il termine per il deposito della motivazione, poi depositata il 7 agosto
2015, dunque nel rispetto di tale termine. Ne consegue che il termine di quarantacinque
giorni stabilito in tale ipotesi dall’art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. per la
proposizione dell’impugnazione, decorrente, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), della
medesima disposizione, dalla scadenza di quello determinato dal giudice per il deposito
della sentenza, e dunque dal 19 agosto 2015, venne a scadere il 3 ottobre 2015. Poiché il
ricorso di Albert Tanko è stato proposto il 5 ottobre 2015, successivamente alla scadenza
di tale termine, lo stesso risulta inammissibile in conseguenza del mancato rispetto di
detto termine, avente natura perentoria e di cui può essere rilevata d’ufficio
l’inosservanza.
1

di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della attenuante della

Per quanto riguarda il ricorso proposto Hasani Elidon, depositato
tempestivamente, il 1 ottobre 2015, il primo motivo, con cui è stato censurato il mancato
riconoscimento della attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, è
manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello dato atto della mancanza di
qualsiasi concreto aiuto alle indagini a seguito delle oltremodo generiche dichiarazioni
rese dagli imputati (che si erano limitati a dichiarare di essere stati coinvolti nel traffico di
stupefacenti da tre connazionali indicati solo con i nomi di battesimo incontrati
occasionalmente nei pressi del mercato di Madrid). Tale motivazione costituisce corretta

7, d.P.R. 309/90 (riduzione della pena per chi si adoperi per evitare che il delitto venga
portato ad ulteriori conseguenze) presuppone l’esistenza di un concreto e determinante
contributo nella neutralizzazione di nuovi danni o delitti, o una collaborazione con
l’autorità che consenta l’individuazione di fornitori o la sottrazione di importanti risorse
attinenti il traffico di sostanze stupefacenti, in modo che il risultato sia la conseguenza
diretta della collaborazione (Sez. 3, Sentenza n. 47245 del 30/11/2005, Barbieri, Rv.
233014; conf. Sez. 3, Sentenza n. 23942 del 01/10/2014, Paternoster, Rv. 263642; Sez.
3, Sentenza n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 6, Sentenza n. 35995 del
23/07/2015, Jayasekara Gamini, Rv. 264672). Nel caso di specie, come notato,
l’indicazione da parte dell’imputato del nome di battesimo dei fornitori della sostanza
stupefacente non ha condotto ad alcun risultato ulteriore, con la conseguente corretta
esclusione dei presupposti di applicabilità della attenuante speciale di cui il ricorrente ha
lamentato il mancato riconoscimento.
Quanto al vizio di insufficienza della motivazione in ordine al giudizio di
bilanciamento tra le circostanze ed alla misura della pena, che la Corte territoriale ha
condiviso con il Tribunale in considerazione della assenza di elementi significativi per
discostarsi dal giudizio di equivalenza nella comparazione delle circostanze e per la
congruità della pena inflitta in ragione delle modalità del fatto e della gravità della
condotta, in tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in
questa sede.
Per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di
bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere
considerato ed esaminato gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati
significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo
sottratta al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella
valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al giudice di
merito, la motivazione sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente
dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretta (Sez. 2, n. 3610 del
15/01/2014, Manzari, Rv. 260415; Sez. 1, n. 3163 del 28.11.1988, Rv 180654).

2

applicazione del consolidato principio secondo cui la previsione di cui all’art. 73, comma

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge,
sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello,
quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi
di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia
pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed
anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Sez. 6, n. 10273 del

Nella specie la Corte territoriale ha dato atto della correttezza del giudizio di
bilanciamento tra le circostanze e della congruità della pena, evidenziando i dati del
quantitativo della sostanza stupefacente trasportata e del ruolo svolto dagli imputati, con
motivazione adeguata, non sindacabile nel giudizio di legittimità.
I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

20.5.1989 Rv 181825).

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