Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28416 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28416 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABD EL MALEK SHADY N. IL 22/07/1988
avverso la sentenza n. 9895/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
24/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

Il motivo di ricorso di Abd El Malek Shady è generico e comunque manifestamente infondato.
Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra
le parti non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si
versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta
perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non e’ revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far
valere le proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione,
a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Cass. Sez.III 27marzo 2001
n.18735, Ciliberti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1500,00 euro .
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA