Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28415 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28415 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERACI CARLO N. IL 18/11/1982
avverso la sentenza n. 66/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 640 COD. PEN. per avere la Corte ritenuto
la sussistenza del reato di truffa nonostante non fossero stati evidenziati
artifici o raggiri posti in essere dal ricorrente;
2.2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 191 – 192 COD. PROC. PEN. per essere
stata la prova formata al di fuori del dibattimento.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura di cui al § 2.1. è generica ed aspecifica rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale la quale, contrariamente a
quanto ritenuto dal ricorrente, ha precisato che «l’iter delle trattative
intercorse tra il Gilardi ed il Geraci sia caratterizzato da un palese
disegno truffaldino […]».
La censura di cui al § 2.2. è incomprensibile in quanto, proprio
sotto il profilo fattuale, il ricorrente, non si è peritato di illustrarla e cioè
di spiegare dove come e perché sarebbero stati violati gli artt. 191-192
cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

1. Con sentenza in data 11/02/2013, la Corte di Appello di
Messina confermava la sentenza pronunciata in data 11/03/2010 con la
quale il giudice monocratico del Tribunale di Patti aveva ritenuto GERACI
Carlo responsabile del delitto di cui all’art. 640 cod. pen. ai danni di
Gilardi Andrea.

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