Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28413 del 22/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28413 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINELLA ANTONELLO N. IL 11/06/1969
avverso la sentenza n. 13633/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
17/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;
Data Udienza: 22/04/2016
di indagine, evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a favore
dell’imputato.
3. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,