Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28412 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28412 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE SABATINO N. IL 07/01/1959
avverso la sentenza n. 7398/2014 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
16/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Siracusa ha applicato a Sabatino Schiavone la pena da questi
richiesta, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento e lamentando carenza di motivazione circa l’insussistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, a lamentare, senza alcun concreto riferimento critico
alla motivazione della sentenza impugnata ed omettendo l’enunciazioni di motivi,
mancanza di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento

ex art. 129

cod. proc. pen. e la misura della pena.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod.
proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. (ex plurimis, Sez. 3, 29 maggio 2012, n. 36610; Sez. 3, 22 settembre 1997,
n. 2932; Sez. un. 27 settembre 1995, n. 10372; Sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama gli atti di indagine, ed
in particolare il verbale d’arresto, evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a
favore dell’imputato.
E quanto alla motivazione in ordine all’entità della pena, il relativo obbligo deve
essere ritenuto assolto da parte del giudice quando – come nel caso di specie – egli dia
atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione
1

CONSIDERATO IN DIRITTO

giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti e della congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza,
una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l’obbligo di motivazione è
stato dunque rispettato (ex plurimis, sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489, rv. 215489).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

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