Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28411 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28411 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITTUOZZO VINCENZO N. IL 11/06/1972
avverso la sentenza n. 6647/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 08/04/2014
OSSERVA
Il ricorso di Vittuozzo Vincenzo è inammissibile.
Lamenta il ricorrente la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e delle
circostanze attenuanti generiche.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass.
sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud.
(dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014
Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte territoriale con valutazione in fatto
incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il danno economico cagionato alla persona offesa
nolipoteva essere definito esiguo. Così come ha motivato il diniego delle generiche con
riferimento ai numerosi precedenti anche specifici.