Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28406 del 14/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28406 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNI DANIELE N. IL 14/03/1979
avverso l’ordinanza n. 13131/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Torino rigettava il
hArvIELE
reclamo proposto da geritle Gianni avverso il provvedimento con cui la direzione
del Carcere di Torino disponeva la limitazione della visione dei canali televisivi da
parte dei detenuti.
Avverso tale ordinanza il Gianni ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta

stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso
motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che determinava la
compromissione dei diritti di informazione dei detenuti e la contestuale lesione
dei loro diritti soggettivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Gianni, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per
il provvedimento presupposto, correttamente vagliati dal Magistrato di
sorveglianza di Torino.
Nell’ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi in particolare che il
provvedimento con cui la direzione del Carcere di Torino disponeva la limitazione
della visione dei canali televisivi da parte dei detenuti non determinava alcuna
compromissione dei diritti soggettivi dei detenuti. Tale provvedimento, secondo il
Magistrato di sorveglianza di Torino, si poneva nel solco della giurisprudenza
consolidata di questa Corte, che ha ripetutamente affermato la legittimità di
forme limitative del diritto all’informazione e all’istruzione dei detenuti, laddove
non si concretizzino in sostanziali limitazioni dei loro diritti, limitandosi a regolare
le modalità di esercizio di tali prerogative (cfr. Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013,
Cesarano, Rv. 257299).
Nemmeno era possibile ipotizzare, secondo il Magistrato di sorveglianza di
Torino, una compressione dei diritti di informazione dei detenuti, atteso che
l’ampia e pluralistica offerta di fonti informative era resa evidente, oltre che dai
2

sussistenza dei presupposti per il provvedimento limitativo adottato, che erano


13 canali televisivi visibili da ciascun apparecchio televisivo, dagli altri strumenti
di comunicazione garantiti dall’istituto penitenziario.

DANitLE

Per queste ragioni, il ricorso proposto da -Berite Gianni deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA