Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28406 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28406 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VEZZOLI SIMONE N. IL 15/08/1974
GAIDOLFI DANILO MARIO N. IL 19/01/1958
avverso la sentenza n. 1547/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

Il ricorso di Vezzoli Simone e Gaidolfi Danilo Mario è manifestamente infondato.
Con la sentenza impugnata la Corte Territoriale ha accolto la richiesta formulata in via
principale dagli di applicazione pena formulata dagli imputati all’udienza 24.10.2008, in sede di
giudizio di primo grado, rispetto alla quale il P.M. non aveva prestato il consenso e reiterata in
appello.
Le SS UU di questa Corte (sentenza n. 4419 del 25/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005 )
Rv. 229982) hanno affermato che in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti,
poichè la decisione del giudice che ratifica l’accordo corrisponde all’interesse che le parti hanno
ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l’ammissibilità del ricorso per
cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l’incompetenza del giudice
ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un’utilità concreta perseguita con il
mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell’incompetenza dedotta e la sua
conseguente rilevabilità di ufficio.
Nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati a dolersi dell’incompetenza della Corte d’Appello
senza indicare alcun concreto pregiudizio derivato agli imputati per l’accoglimento della
richiesta di applicazione di una pena da loro stessi avanzata.
Il secondo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato considerata la
confessione dei prevenuti valutata dalla Corte di merito per escludere una pronuncia di
proscioglimento.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.500,00
(millecinquecento) euro ciascuno

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.500,00
euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014
Il

Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Seco

ente
CARMENINI

OSSERVA

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