Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28405 del 14/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28405 Anno 2016
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO MONTANO N. IL 23/08/1964
avverso l’ordinanza n. 277/2014 TRIBUNALE di PAVIA, del
22/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/04/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pavia, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Montano Di Benedetto,
finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze presupposte emesse dalla
Corte di appello di Genova il 13/02/2012 e dalla Corte di appello di Milano il
14/02/2014.

ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso, relativi a ciascuna
delle due sentenze presupposte, rispetto alle quali il provvedimento impugnato si
poneva in contrasto con i principi affermati dall’ordinanza della Corte
costituzionale 27 dicembre 2012, n. 315.
Quanto, in particolare, alla sentenza emessa dalla Corte di appello di
Genova il 13/02/2012, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione,
conseguenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche con la
formulazione di un giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
Quanto, invece, alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il
14/02/2014, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione,
conseguenti alla mancata concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 648,
comma secondo, cod. pen., con la formulazione di un giudizio di prevalenza sulla
contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, innanzitutto, rilevarsi la manifesta infondatezza delle doglianze
difensive formulate in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di
Genova il 13/02/2012, atteso che tale decisione, nel confermare la sentenza di
primo grado, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sanremo il 23/06/2011, fondava
il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata sulla
base della “non trascurabile gravità del fatto” e del “quantitativo di sostanza
stupefacente pura”.
Ne discende che, nel caso di specie, il giudizio di comparazione veniva
effettuato dalla Corte di appello di Genova, in sede di cognizione, prescindendo
dal divieto di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen., rendendo evidente

2

Avverso questa ordinanza il Di Benedetto, a mezzo del suo difensore,

l’insussistenza del presupposto processuale censurato dalla difesa del Di
Benedetto.
Passando a considerare l’ulteriore doglianza difensiva, relativa alla
sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 14/02/2014, deve rilevarsi
che il giudizio di equivalenza effettuato tra l’attenuante speciale di cui all’art.
648, comma secondo, cod. pen. e la contestata recidiva veniva effettuato sulla
base di un percorso argomentativo ineccepibile, fondato su una corretta
applicazione dei parametri dosimetrici di cui all’art. 133 cod. pen., sulla base di

nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 315 del 2012.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Montano Di Benedetto
deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile
in 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/04/2016.

una valutazione del disvalore del fatto che prescindeva dai principi affermati

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