Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28404 del 01/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28404 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

DE SIMONE EUGENIO, nato a Piano di Sorrento il 23/5/1964

avverso la ordinanza in data 27/10/2014 del GIP presso il Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le richieste del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mario Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della impugnata
ordinanza e restituzione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso;

Data Udienza: 01/06/2016

RITENUTO IN FATTO

DE SIMONE EUGENIO proponeva, in data 5/3/2011, formale e tempestiva opposizione avverso
il decreto penale di condanna, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 11/11/2009, per
i contestati reati di cui agli artt. 159, co. 2, lett. c) e co. 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 – (capi a),
b), c) e d) – ritualmente notificato sia al difensore che all’imputato, con contestuale
formulazione, ex art. 162 bis c.p., di istanza di ammissione al pagamento di un’oblazione.

però versata ed il GIP del Tribunale di Napoli emetteva, in data 24/2/2014, nei confronti
dell’imputato, decreto di giudizio immediato ed il Giudice Monocratico dell’indicato Tribunale,
con ordinanza del 30/9/2014, dichiarava l’esecutività del decreto penale e restituiva gli atti al
GIP che, con ordinanza del 27/10/2014, confermava la declaratoria di esecutività del decreto
penale.
Propone ricorso per cassazione il DE SIMONE, a mezzo del difensore, denunciando la
inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si
deve tener conto nell’applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 464 e 461, commi
2 e 4, c.p.p., per avere il Giudice Monocratico, con l’ordinanza del 30/9/2014, erroneamente
dichiarato l’esecutività del decreto penale opposto, sul rilievo del mancato pagamento della
somma stabilita ai fini oblativi ed in assenza di una richiesta subordinata, esecutività
altrettanto erroneamente ribadita dal GIP del medesimo Tribunale, con la successiva ordinanza
del 27/10/2014, senza considerare che la volontà manifestata dall’imputato era quella di non
far diventare definitivo il decreto penale di condanna sicché il Giudice del dibattimento avrebbe
dovuto celebrare il processo con il rito immediato, così come peraltro disposto dal GIP del
Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che con l’atto di opposizione a
decreto penale l’imputato manifesta espressamente la volontà di impugnare il decreto
medesimo sicché alla procedura monitoria dallo stesso rappresentata si sostituisce quella del
giudizio.
E’ dunque irrilevante che sia stata contestualmente richiesta l’oblazione per cui, in caso di
mancato pagamento dell’oblazione, va comunque emesso il decreto che dispone il giudizio e
non può certamente essere dichiarata l’esecuzione del decreto penale (Sez. 3, n. 9180 del
14/1/2009, Taiti, Rv. 243008, Sez. 3, n. 4467 del 8/10/2009, Coppola, Rv. 245216).
L’art. 648 c.p.p. stabilisce espressamente e tassativamente che il decreto penale di condanna è

2

La somma determinata a titolo di oblazione (euro 9.600,00 oltre spese processuali) non veniva

irrevocabile quando è decorso il termine per proporre opposizione o per impugnare l’ordinanza
che la dichiara inammissibile.
L’art. 464 c.p.p., comma 2, prevede solo che se è presentata domanda di oblazione
contestuale all’opposizione, il giudice decide sulla domanda stessa prima di emettere i
provvedimenti a norma del comma 1. Il rigetto della richiesta di oblazione o il mancato
pagamento della stessa comportano il pieno dispiegarsi dell’opposizione e, quindi, la necessità
di disporre il giudizio.
L’art. 461 c.p.p., comma 4, prevede due ipotesi tassative di inammissibilità dell’opposizione e

condanna, la data del medesimo e il giudice che lo abbia emesso), b) quando essa è proposta
fuori termine o da persona non legittimata.
Il Giudice a quo, pertanto, ha indebitamente configurato una ulteriore ipotesi di inammissibilità
dell’opposizione e, quindi, di irrevocabilità del decreto penale di condanna per cui
l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Va rilevato che il termine massimo di prescrizione di anni tre è maturato fin dal 28/11/2011,
19.5.2007, essendo stati i reati contestati commessi, in Giugliano in Campania, il 28/11/2008.
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art.
129 c.p.p. impone che la prescrizione venga dichiarata in questa sede (previa revoca del
decreto opposto) senza necessità di rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Revoca il decreto penale e dichiara estinti i reati.
Così deciso 11 giugno 2016.

cioè: a) nei casi indicati dal comma 2 (mancata indicazione degli estremi del decreto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA