Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28403 del 17/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28403 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Franca Roberto, nato a Roma il 15/6/1975
avverso l’ordinanza del 17/9/2015 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta !a requisitoria depositata dai Pubblico Ministero, in persona

rip!

Sostituto

Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 settembre 2015 la Corte d’appello di Roma ha
respinto l’istanza di rirnessione in termini proposta da Roberto Franca, avanzata
allo scopo di poter proporre impugnazione avverso la sentenza resa nei suoi
confronti dal Tribunale di Roma il 5 marzo 2014, rilevando la regolarità della
notificazione dell’estratto contumaciale di tale sentenza, eseguita presso il
domicilio dichiarato a mani di familiare convivente, con la conseguente
insussistenza dei presupposti per disporre l’invocata rimessione in termini.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, mediante il suo
difensore, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

Data Udienza: 17/05/2016

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di
motivazione, avendo la Corte d’appello del tutto omesso di considerare le ragioni
poste a fondamento della richiesta di restituzione nel termine, evidenziando
solamente l’avvenuta notificazione dell’estratto contumaciale al domicilio eletto a
mani di familiare convivente, in quanto a detto familiare non era stato notificato
l’atto ma solo l’avviso di deposito presso la Casa comunale di un atto non meglio
identificato.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore violazione di legge, per

proc. pen., di verificare se il dato meramente formale della notificazione
dell’avviso di deposito presso la Casa comunale dell’estratto contumaciale,
consentisse di ritenere raggiunta la prova della conoscenza effettiva dell’atto in
capo al ricorrente.
Ha inoltre lamentato l’inosservanza dell’art. 157 cod. proc. pen., avendo
l’ufficiale giudiziario omesso di effettuare un secondo accesso presso il domicilio
dichiarato, ed anche di avvisarlo del deposito con una seconda raccomandata,
nonché omesso di consegnare l’atto per intero, come invece prescritto dall’art.
157, comma 8, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nella sua requisitoria scritta per il
rigetto del ricorso, evidenziando, in punto di fatto, come il ricorrente il 10
novembre 2010 avesse dichiarato il proprio domicilio in Roma, via Garlasco 57,
chiedendo di ricevervi !e notifiche, ed il 4 luglio 2013, all’atto della notificazione
del decreto di citazione a giudizio, l’ufficiale giudiziario aveva rilevato l’inidoneità
di tale domicilio, con la conseguente notificazione dell’atto ai difensore d’ufficio ai
sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; l’estratto contumaciale della
sentenza di condanna, resa dal Tribunale di Roma il 5 marzo 2014, era stato
notificato presso il suddetto domicilio dichiarato, ma, per l’assenza del
destinatario e di altro soggetto che potesse ricevere l’atto, questo era stato
depositato presso la Casa comunale, con avviso a mezzo di raccomandata,
ricevuta dalla madre del ricorrente, che, pertanto, oltre ad essere a conoscenza
del procedimento, era stato informato dell’avvenuto deposito presso la Casa
comunale di un atto che lo riguardava senza curarsi di ritirarlo, con la
conseguente volontà di non partecipare al giudizio e di non impugnare il
provvedimento conclusivo dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato.

2

avere omesso la Corte d’appello, in violazione della previsione dell’art. 175 cod.

Con la richiesta di restituzione nel termine il ricorrente, pur dando atto della
avvenuta notificazione dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale,
eseguita presso il domicilio dichiarato, mediante deposito dell’atto da notificare
presso la Casa comunale e spedizione dell’avviso di tale deposito, ricevuto dalla
propria madre, aveva lamentato l’insufficienza di tale notificazione, per
l’insufficienza delle indicazioni presenti sull’avviso di deposito dell’atto, nonché
per l’inosservanza delle prescrizioni stabilite dall’art. 157 cod. proc. pen. (per
l’omissione da parte dell’ufficiale giudiziario del doppio accesso presso il domicilio

A fronte di tali articolati rilievi la Corte d’appello di Roma, nel rigettare
l’istanza, si è limitata a rilevare ed evidenziare l’avvenuta regolare notifica
dell’estratto contumaciale presso il domicilio dichiarato a mani di familiare
convivente, omettendo di considerare le altre doglianze del richiedente (relative
alla insufficienza delle indicazioni presenti sull’avviso di deposito dell’atto, alla
inosservanza delle prescrizioni stabilite dall’art. 157 cod. proc. pen., ed alla
mancata consegna di copia integrale dell’atto da notificare).
Ne consegue, prescindendo da qualsiasi valutazione circa la fondatezza o
meno di tale censure, la sussistenza del vizio di motivazione denunciato dal
ricorrente, essendo evidente la assoluta mancanza di motivazione riguardo alle
doglianze poste dal richiedente a fondamento della sua istanza di restituzione nel
termine, in ordine alle quali la Corte territoriale ha del tutto omesso di dare
conto del loro esame e delle ragioni della loro infondatezza.
In accoglimento del primo motivo l’ordinanza annullata deve, pertanto,
essere annullata e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Roma per nuovo
esame dell’istanza dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso il 17/5/2016

del notificato) e per la mancata consegna (o deposito) di copia integrale dell’atto.

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