Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28403 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28403 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNARUMMA SALVATORE N. IL 05/02/1972
avverso la sentenza n. 2432/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 08/04/2014
OSSERVA
Il ricorso di Annarumma Salvatore deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.
3 C.P.P. posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta
innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro
Così deciso in Roma, il giorno 8.4.2014
Questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 – 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che
sussiste violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimità quando siano per la prima
volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in fatto,
mai prima sollevate.