Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28401 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 28401 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.p. nel procedimento nei confronti di
LA MARCA SALVATORE, nato a Napoli il 14/6/1982

definito con la sentenza di questa Sezione in data 4/2/2016.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che
ha concluso per la correzione della sentenza.

Data Udienza: 17/05/2016

RITENUTO

Che con sentenza n. 8678 del 4/2/2016, relativamente al procedimento n. 40813/2015 NRG,
questa Terza sezione accoglieva il ricorso proposto da LA MARCA SALVATORE avverso
l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore di Napoli, in data 7/9/2015, impositivo
dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. in occasione delle manifestazioni
sportive e per il periodo di quattro anni e disponeva l’annullamento senza rinvio del

che nel dispositivo del ruolo d’udienza, dopo le parole “annulla senza rinvio l’ordinanza
impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data
7/9/2015”, erano riportate, per mero errore materiale, le parole “limitatamente all’obbligo di
presentazione”;
che, pertanto, va disposta ai sensi dell’art. 130 c.p.p. la correzione del ruolo di udienza di
Camera di consiglio, eliminando nel dispositivo del ruolo d’udienza le parole “limitatamente
all’obbligo di presentazione”;

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo d’udienza di Camera dì consiglio del 4/2/2016, relativamente al
procedimento n. 40813/2015 NRG, nel senso che devono intendersi eliminate le parole
“limitatamente all’obbligo di presentazione”. Manda alla cancelleria per le conseguenti
annotazioni.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2016.

provvedimento impugnato;

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