Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28401 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28401 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI RAFFAELE N. IL 26/02/1970
avverso la sentenza n. 636/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 08/04/2014

OSSERVA

Il ricorso di Gagliardi Raffaele è inammissibile perché generico e comunque manifestamente
infondato.
Le doglianze in punto di responsabilità sono inammissibili perché in sede di giudizio d’appello
il difensore, munito di procura speciale aveva rinunciato ai relativi motivi di gravame.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma 1’8.4.2014

Le doglianze in punto pena sono generiche. Il ricorrente si limita a contestare l’eccessività della
pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti
o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.

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