Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2840 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2840 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti
nel procedimento nei confronti di
Stirbu Dumitru, nato in Romania il 27/10/1974

avverso l’ordinanza del 06/03/2013 del Tribunale di Rieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato;

1

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva dichiarata la nullità del decreto di
citazione a giudizio emesso nei confronti di Dumitru Stirbu per il reato di cui
all’art. 624 cod. pen., commesso in Stimigliano il 10/01/2011, in quanto non
preceduto da nuovo decreto di irreperibilità dell’imputato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce abnormità del
provvedimento in quanto tale da determinare un’indebita regressione alla fase

irreperibilità emesso ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari è valido anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio
laddove il pubblico ministero non abbia effettuato ulteriori indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Se è vero che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini
della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche
ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, laddove non siano eseguite
ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso (Sez. U, n. 24527 del
24/05/2012, Napolitano, Rv. 252692), deve tuttavia tenersi conto altresì dei
principi affermati da questa Corte con riguardo ai caratteri generali della nozione
di abnormità del provvedimento di trasmissione degli atti e della conseguente
regressione del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.
243590); abnormità che costituisce condizione imprescindibile per l’esperibilità
del ricorso per cassazione avverso il provvedimento in esame. Detti principi sono
nel senso dell’esclusione di tale condizione laddove il provvedimento non sia
estraneo ai poteri del giudice del dibattimento e la regressione non determini
un’insuperabile stasi processuale, ponendo l’ufficio giudiziario al quale gli atti
sono trasmessi nella condizione di procedere ad atti di nuovo impulso
processuale affetti da nullità. Nel caso di specie, la declaratoria della nullità
dell’atto introduttivo del giudizio rientra senz’altro fra i poteri del giudice; ed il
provvedimento impugnato non produceva alcuna stasi processuale, nel momento
in cui la pur non dovuta reiterazione delle ricerche dell’imputato, dell’emissione
del decreto di irreperibilità e della notificazione del decreto di citazione a giudizio
con le relative forme, imposta al pubblico ministero, non si risolve nella
formazione di atti affetti da nullità.

2

processuale precedente, in violazione del principio per il quale il decreto di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma il 24/10/2013

Il Consigliere e.sensore

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